Bonifico su IBAN errato: obbligo di comunicazione dati beneficiario sul PSP dell’accipiens (ABF Collegio di Bari n. 4181 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di bonifico eseguito a favore di un terzo non legittimato per errata indicazione dell’IBAN, l’obbligo di fornire al pagatore i dati anagrafici o societari del beneficiario incombe sul prestatore di servizi di pagamento dell’accipiens, e non su quello del pagatore. Quest’ultimo è tenuto soltanto a cooperare, secondo buona fede, trasparenza e correttezza, attivandosi presso l’intermediario del beneficiario. Il prestatore dell’accipiens non può invocare la tutela della privacy per giustificare il rifiuto di comunicare i dati, in forza del contatto sociale qualificato che lo lega al creditore rimasto insoddisfatto. La condotta del PSP del pagatore che abbia richiesto i dati all’intermediario terzo, senza ottenerli, è esente da profili di responsabilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un prodotto su un sito web di vendita di ricambi auto, concordando il pagamento tramite bonifico bancario. Dopo una prima operazione non andata a buon fine, il sedicente venditore forniva nuove coordinate bancarie e il ricorrente disponeva un bonifico di 1.300,00 euro. La somma veniva regolarmente accreditata, ma la merce non veniva consegnata e il venditore si rendeva irreperibile.

Esaurita la fase del reclamo, il ricorrente si rivolge all’Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto a ottenere dall’intermediario resistente i dati anagrafici dell’intestatario del conto beneficiario, per agire in giudizio per la ripetizione dell’indebito. L’intermediario eccepisce di essersi attivato presso la banca del beneficiario senza ottenere riscontro, e di aver successivamente ottenuto da questa un ristoro parziale di 140,74 euro, senza però ricevere i dati richiesti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella valutazione della condotta dell’intermediario resistente quanto alla cooperazione con il ricorrente nel recupero della somma trasferita a un frodatore. Il ricorso non merita accoglimento.

È pacifico che il bonifico sia stato eseguito dallo stesso ricorrente, seppure nell’ambito di una truffa. La disciplina speciale configura gli obblighi di condotta degli intermediari: secondo l’art. 24 del d.lgs. 11/2010, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, comunicando al prestatore del pagatore ogni informazione utile; se il recupero dei fondi non è possibile, il prestatore del pagatore, su richiesta scritta, deve fornire ogni informazione disponibile utile a un’azione di tutela. Il Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 impone inoltre la consegna di una ricevuta con le informazioni relative al beneficiario.

Sulla portata dell’art. 24 è intervenuto il Collegio di Coordinamento, che ha affermato il diritto del pagatore di conoscere dal prestatore dell’accipiens i dati anagrafici o societari di quest’ultimo, senza che questi possa invocare la tutela della privacy per giustificare il rifiuto (decisione n. 6886/2022). Ne deriva che l’obbligo di comunicazione incombe sull’intermediario del beneficiario, non coinvolto nel procedimento.

Il Collegio richiama anche la Cass. ord. n. 17145/2024, che ha ravvisato un contatto sociale qualificato tra il creditore insoddisfatto e il PSP di destinazione, precisando che su quest’ultimo incombe l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie o di essersi adoperato per consentire l’individuazione del soggetto concretamente gratificato, anche comunicando i relativi dati.

Quanto alla condotta della resistente, la documentazione prodotta consente di accertare che il 4 febbraio 2026, dopo la presentazione del ricorso, l’intermediario ha chiesto all’intermediario terzo i dati dell’intestatario del conto, e che il 6 febbraio 2026 ha ricevuto riscontro con cui il terzo confermava di aver identificato e limitato il conto e di aver disposto il rimborso parziale, senza però comunicare i dati. È dunque provato che la resistente si è attivata secondo buona fede, trasparenza e correttezza presso l’intermediario terzo, sul quale grava l’obbligo di comunicazione. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *