Frode telefonica con bonifico allo sportello operazione autorizzata nessuna responsabilità PSP (ABF Collegio di Palermo n. 1736 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto materialmente e personalmente dal cliente presso lo sportello, con sottoscrizione della relativa distinta, costituisce operazione autorizzata ai sensi della disciplina dei servizi di pagamento. Non trova quindi applicazione la tutela prevista per le operazioni non autorizzate dagli articoli 10 e ss. del D.Lgs. n. 11/2010, né il regime di responsabilità oggettiva o aggravata del prestatore di servizi di pagamento. Il vizio della volontà sottostante, determinato da artificio o raggiro di terzi, resta estraneo al concetto di autorizzazione, che si ancora alla forma convenuta tra le parti secondo la fattispecie dell’articolo 64 PSD2. Esclusa la disciplina speciale, la responsabilità dell’intermediario può essere valutata solo sul piano del diritto comune, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, cod. civ. e dell’articolo 1218 cod. civ., quando sia dimostrata la negligenza nell’adozione di adeguate misure di monitoraggio o nel mancato rilievo di indici di anomalia palesi. Il fatto colposo del cliente che si rechi di persona allo sportello, ometta di esporre le reali motivazioni e insista per l’esecuzione tende ad assorbire il rilievo causale di eventuali negligenze della banca.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato vittima di una frode articolata, realizzata mediante tecniche di vishing e spoofing. Ricevuti due SMS che notificavano bonifici eseguiti e invitavano a contattare un numero per l’eventuale disconoscimento, il cliente parlava con una sedicente operatrice, la quale prospettava una frode in atto e preannunciava il contatto di agenti di polizia giudiziaria. Un secondo soggetto, qualificatosi come appartenente all’arma dei carabinieri, confermava l’esistenza di un’indagine e convinceva la vittima a recarsi in filiale per mettere al sicuro i fondi mediante un bonifico verso un conto certificato.

Mantenendo attiva la conversazione telefonica, il ricorrente si recava presso l’agenzia in stato di stress e confusione e chiedeva all’operatore di cassa l’esecuzione di un bonifico urgente su circuito Target2, seguendo le istruzioni ricevute. Lamenta che l’operazione sia stata eseguita in pochi minuti, senza richiesta di un documento di identità e utilizzando una carta bancomat che egli aveva bloccato per furto poche ore prima. Chiede quindi la restituzione dell’intera somma, oltre agli interessi. L’intermediario resiste sostenendo che l’operazione è stata disposta personalmente dal cliente con sottoscrizione della distinta e che la frode si è perfezionata per la sola condotta imprudente del ricorrente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica in via preliminare l’operazione contestata. Dalla ricostruzione dei fatti emerge, in modo non controverso, che il bonifico è stato disposto materialmente e personalmente dal ricorrente presso lo sportello, mediante sottoscrizione della relativa distinta. Tale circostanza preclude l’applicazione della disciplina di tutela per le operazioni non autorizzate di cui agli articoli 10 e ss. del D.Lgs. n. 11/2010, attuativo della PSD2.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, quando il concorso causale dell’utente nella fase dispositiva è totale, perché il cliente ha inserito o richiesto l’operazione completandola con la propria sottoscrizione, la transazione si intende giuridicamente autorizzata. Irrilevante è che la volontà sottostante sia stata viziata dall’artificio o dal raggiro di terzi: la normativa speciale prescinde dai vizi del consenso civilistici e ancora il concetto di autorizzazione al rispetto della forma convenuta tra le parti, secondo la fattispecie dell’articolo 64 PSD2. Ne consegue che, trattandosi di operazione eseguita personalmente dal cliente, sia pure “sotto dettatura” del truffatore, non opera il regime di responsabilità oggettiva o aggravata del prestatore di servizi di pagamento.

L’esclusione della disciplina speciale non esime tuttavia il Collegio dal verificare una responsabilità dell’intermediario per violazione dei doveri di diligenza contrattuale ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, cod. civ. Come ribadito dal Collegio di Coordinamento ABF (decisione n. 8671/224), una responsabilità risarcitoria ex articolo 1218 cod. civ. può configurarsi quando sia dimostrata la negligenza del PSP nell’adozione di adeguate misure di monitoraggio o nel mancato rilievo di indici di anomalia palesi, idonei a svelare lo scenario fraudolento.

Nel caso concreto, la banca ha prodotto la distinta di bonifico regolarmente sottoscritta, smentendo l’assunto di un’operazione priva di formalizzazione. Quanto all’identificazione, l’intermediario ha eccepito, senza efficace smentita, che il ricorrente era persona nota al personale di filiale, circostanza che nella prassi operativa rende superflua la reiterazione del riconoscimento formale. La causale indicata, “acconto terreno”, appariva inoltre verosimile e idonea a giustificare l’importo, rientrando nella fisiologica operatività dispositiva della clientela. L’operazione è stata comunque oggetto di attenzione da parte del cassiere, che ha chiesto spiegazioni ricevendo risposte indicanti la ferma volontà di procedere.

In tale contesto, il principio di non ingerenza nelle scelte patrimoniali del cliente e la formale regolarità dell’ordine impartito rendono difficile configurare un inadempimento qualificato dell’intermediario. Come statuito dal citato Collegio di Coordinamento, il fatto colposo del cliente che si reca di persona allo sportello, omette di esporre le reali motivazioni e insiste per l’esecuzione tende ad assorbire il rilievo causale di eventuali negligenze della banca. Non si ravvisano pertanto gli estremi di una responsabilità concorrente, e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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