Buoni fruttiferi postali serie AA3 (ABF Collegio di Napoli n. 3313 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di buoni fruttiferi postali, la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell’acquisto e in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. Il termine prescrizionale del diritto al rimborso è quello decennale previsto dall’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie emesse anteriormente. La competenza dell’Arbitro, sia ratione materiae sia ratione temporis, va affirmata in relazione alle controversie sul rimborso dei buoni, avendo riguardo alla causa petendi del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, cointestatari di un buono fruttifero postale del valore nominale di € 250,00, chiedono la riscossione del titolo. L’intermediario oppone il rifiuto per intervenuta prescrizione. I ricorrenti lamentano anche la violazione degli obblighi informativi e la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro ratione temporis, per essere i buoni sottoscritti anteriormente al limite temporale di competenza, e ratione materiae, trattandosi di prodotti collocati per conto di altra emittente. Nel merito deduce che il buono appartiene alla serie a termine “AA3”, con scadenza dopo sette anni, e che il diritto al rimborso si è prescritto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di incompetenza. Quanto alla competenza ratione materiae, richiamando il consolidato orientamento dei Collegi territoriali ricostruito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673 dell’8.11.2013, ritiene sussistente la competenza dell’Arbitro in relazione alle controversie sul rimborso dei buoni fruttiferi, sia quanto alla misura dei rendimenti sia quanto al termine massimo per chiedere il rimborso. L’eccezione è quindi infondata.

Parimenti infondata è l’eccezione di incompetenza ratione temporis. Richiamando la decisione del Collegio di Milano n. 850/2023, il Collegio osserva che, per i rapporti sorti anteriormente ma ancora produttivi di effetti, è decisiva la causa petendi del ricorso, distinguendosi tra vizi genetici dell’atto e contestazioni riguardanti vicende successive del rapporto. Nel caso di specie la controversia attiene al diritto al rimborso richiesto con il reclamo, dunque a una vicenda successiva alla costituzione del rapporto.

Nel merito, i buoni della serie “AA3” sono stati istituiti con il D.M. 17 ottobre 2001, il cui art. 8, comma 1, prevede la liquidazione al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. L’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie già emesse e non ancora prescritte, ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, decorrente dalla data di scadenza del titolo.

Sulla scorta dei criteri definiti dalla Corte di Cassazione con sentenza del 7 luglio 2023, n. 19243, recepiti dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196 del 24 maggio 2024, il Collegio ricostruisce i termini: il buono, emesso il 06.04.2002, era scaduto il 06.04.2009, con prescrizione maturata il 07.04.2019. Poiché il rimborso è stato richiesto solo nel 2025, alla domanda di liquidazione la prescrizione era già intervenuta.

Quanto alla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11113/25, secondo cui tale omissione non impedisce di eccepire la prescrizione, che decorre dalla scadenza del titolo. Poiché il ricorrente si limita a spiegare domanda restitutoria e non formula alcuna richiesta risarcitoria, il ricorso è infondato e non viene accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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