Protesto cambiario e legittimazione passiva della Camera di Commercio davanti all’ABF (ABF Collegio di Napoli n. 3314 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di cancellazione del nome del debitore dal registro informatico dei protesti va proposta alla Camera di Commercio, unico soggetto legittimato passivamente ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 77/1955. La Camera di Commercio non riveste il ruolo di intermediario ai sensi dell’art. 128-bis T.u.b. e non è quindi tenuta ad aderire alla procedura di conciliazione davanti all’ABF. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva dell’intermediario convenuto e l’infondatezza della domanda, che non può essere riqualificata d’ufficio come risarcitoria in assenza di una richiesta in tal senso. Il ne bis in idem non opera quando la nuova domanda, pur fondata sui medesimi fatti, ha a oggetto un provvedimento diverso da quello già esaminato.
Il Fatto
Il ricorrente riceve in data 27/08/2024 la notifica di un provvedimento della Prefettura che gli contesta la violazione dell’art. 1 della legge n. 386/1990, come modificato dagli artt. 29 e ss. del D.Lgs. n. 507/1999, in relazione a un assegno dell’importo di € 770,00 emesso il 10.05.2024 dall’intermediario resistente. Propone reclamo avverso detto provvedimento, allegando l’avvenuto incasso del titolo.
Da una visura emerge poi una segnalazione in CAI anche per un secondo assegno dell’importo di € 330,00, emesso l’11.06.2024 dal medesimo intermediario e, a suo dire, regolarmente incassato dal beneficiario. Insoddisfatto della risposta al reclamo, il ricorrente adisce l’ABF chiedendo l’accertamento del diritto alla cancellazione dal registro protesti e la contestuale riabilitazione. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità per ne bis in idem, il difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza dell’ABF, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem. L’eccezione è infondata. Con la decisione n. 6217/25 del 25/06/2025 l’ABF si era pronunciato sulla richiesta di cancellazione della segnalazione in CAI relativa agli assegni emessi in mancanza di autorizzazione, dichiarando la cessazione della materia del contendere per essere la cancellazione già intervenuta prima del ricorso.
Il ricorso qui esaminato, pur muovendo dai medesimi fatti, chiede la cancellazione dell’iscrizione nel registro protesti. Si tratta dunque di una diversa domanda, che non si sovrappone a quella già decisa.
Fondata è invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il soggetto nei cui confronti va proposta la domanda di cancellazione è la Camera di Commercio. L’Arbitro non può ordinare la cancellazione del nome del debitore dal registro informatico dei protesti, perché solo la Camera di Commercio è legittimata passivamente ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 77/1955. La Camera, inoltre, non riveste il ruolo di intermediario ex art. 128-bis T.u.b. e non rientra tra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura.
Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Bari n. 7407/2023 e, in senso conforme, la decisione n. 12582/2024 del medesimo Collegio, oltre alla decisione del Collegio di Napoli n. 1339/25, con i precedenti ivi citati. Da ciò deriva che il ricorso non può trovare accoglimento.
Il Collegio esclude poi che la domanda possa essere riqualificata come risarcitoria. Solo in sede di repliche il ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del protesto, senza tuttavia formulare alcuna richiesta risarcitoria. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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