Estinzione anticipata finanziamento rimborso costi up-front e cessazione materia contendere (ABF Collegio di Roma n. 1436 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo applicabile ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73 del 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere fissato da un’apposita clausola contrattuale, purché comprensibile e proporzionata; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica pro rata temporis. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento ostile dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di cessione del quinto con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 106 su 120 nel settembre del 2024. Chiedeva il rimborso complessivo di € 294,00, oltre al ristoro di alcune rate ritenute erroneamente insolute e alle spese legali quantificate in € 200,00.
L’intermediario sosteneva di aver operato correttamente, restituendo i costi connessi alla durata non maturata e non quelli up-front, maturati alla sottoscrizione. Offriva comunque € 66,34 e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 125-sexies t.u.b. e dalla sentenza della Corte di giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, che ha esteso il diritto alla riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore. Richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019, che ha ritenuto il principio applicabile anche ai contratti anteriori.
La disciplina è poi mutata con l’art. 11-octies del d.l. n. 73 del 2021, le cui norme intertemporali sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 2023 e successivamente sostituite dall’art. 27 del d.l. n. 104 del 2023. Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, si applica il previgente art. 125-sexies t.u.b., con il limite che le imposte non sono soggette a riduzione.
Quanto ai criteri, il Collegio conferma l’orientamento delle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020: i costi up-front si riducono secondo il costo ammortizzato parametrato alla curva degli interessi, i recurring secondo il pro rata temporis. Anche il compenso di intermediazione creditizia, pur documentato da fattura, segue il trattamento dei costi up-front. La decisione n. 10133 dell’11.04.2019 del Collegio di Roma ha qualificato come up-front le commissioni rete distributiva, unica voce oggetto della domanda.
Applicando tali criteri, l’importo dovuto coincide sostanzialmente con quanto offerto dall’intermediario in via transattiva; il Collegio dichiara pertanto cessata la materia del contendere. Rigetta invece la domanda sulle rate asseritamente versate in eccedenza, per mancanza di buste paga probatorie, e respinge la richiesta di spese di assistenza legale, trattandosi di ricorso proponibile con semplici conteggi aritmetici.
Nota della Redazione
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