Verifica del merito creditizio e rimedi: nessuna risoluzione del contratto di credito (ABF Collegio di Torino n. 660 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio previsto dall’art. 124-bis TUB non legittima rimedi demolitori o risolutori del contratto di credito al consumo. Essa integra una fattispecie di responsabilità precontrattuale dell’intermediario, azionabile nei limiti in cui il cliente domandi il risarcimento e ne provi l’an e il quantum. La domanda di risoluzione contrattuale può essere riqualificata in chiave di mero accertamento, ma resta priva di fondamento nel merito. Le segnalazioni pregiudizievoli in banche dati creditizie devono essere provate da chi le contesta, secondo il criterio dell’art. 2697 c.c.
Il Fatto
Il ricorrente, pensionato con un reddito netto di circa ottocento euro dopo altri impegni finanziari, acquistava un’autovettura chiedendo un finanziamento di oltre trentunomila euro. Sosteneva che l’intermediario del credito gli aveva assicurato una rata di circa quattrocento euro, mentre al momento del ritiro scopriva rate ben più elevate. La prima pratica veniva stornata e sostituita da un nuovo contratto, con ottantaquattro rate da oltre cinquecento euro.
Il cliente chiedeva la risoluzione del contratto per omessa o erronea valutazione della propria affidabilità creditizia, oltre alla verifica e cancellazione di eventuali segnalazioni pregiudizievoli in banche dati. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda costitutiva e della censura sulle segnalazioni, non contenuta nel reclamo, e nel merito la correttezza del proprio operato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. La domanda di risoluzione, in sé costitutiva, viene riqualificata come domanda di mero accertamento, in un’ottica sostanziale di favore per il cliente, essendo petitum e causa petendi sufficientemente determinati. L’eccezione di novità della censura sulle segnalazioni è superata dalla documentazione: la missiva del giugno 2025 era stata inviata espressamente ad integrazione del reclamo, sicché la contestazione risulta tempestiva.
Nel merito il percorso argomentativo è lineare. Secondo l’orientamento maggioritario di dottrina e ABF, la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio, previsto dall’art. 124-bis TUB e applicabile al contratto di credito al consumatore, non produce rimedi demolitori del contratto, ma soltanto responsabilità precontrattuale dell’intermediario. Il Collegio non si spinge a stabilire se la pretesa del ricorrente sia fondata: rileva che il cliente non ha domandato il risarcimento del danno, del quale non risulta provato né l’an né il quantum.
Quanto alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni, il Collegio osserva che non è stata data prova dell’esistenza delle asserite iscrizioni nelle banche dati, con conseguente violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio fissato dall’art. 2697 c.c. La domanda di cancellazione resta quindi sfornita di supporto documentale.
Ne deriva il rigetto del ricorso. La decisione chiarisce un punto di equilibrio: la valutazione del merito creditizio è doverosa, ma il suo inadempimento non travolge il contratto; il consumatore che intenda reagire deve costruire una domanda risarcitoria e dimostrare il pregiudizio subito.
Nota della Redazione
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