Diritto al buono pasto legato alla pausa per orario oltre sei ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21440 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla mensa o al buono pasto, previsto dall’art. 29, comma 2, CCNL Comparto Sanità integrativo del 20 settembre 2001, è collegato al diritto alla pausa e spetta ai dipendenti il cui orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore. La «particolare articolazione dell’orario» richiamata dalla norma contrattuale va identificata in quella che comporta un intervallo non lavorato, in coerenza con l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, che riconosce la pausa in caso di superamento del limite delle sei ore. Il giudice del merito, nell’accertare il diritto ai buoni pasto per i turni eccedenti tale soglia, ha correttamente interpretato la disposizione contrattuale.
Il Fatto
Una dipendente di una azienda ospedaliera, con rapporto articolato su turni, ha agito in giudizio per ottenere l’erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando la struttura al risarcimento del danno, e la decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Messina.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 29, comma 2, CCNL Comparto Sanità dovesse essere letto in combinato disposto con l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa. Ha quindi riconosciuto tale diritto solo per i turni eccedenti le sei ore, escludendo il turno antimeridiano, e ha confermato il risarcimento per i pasti consumati a proprie spese. Avverso tale sentenza la struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, CCNL e dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003. La struttura sostiene che il criterio per riconoscere il diritto alla mensa sia l’impossibilità di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro e che la lavoratrice potesse consumare il pasto prima dei turni pomeridiano e notturno.
La Corte ricostruisce la natura della prestazione, ricordando che il diritto al buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto da un nesso meramente occasionale e legata alle previsioni della contrattazione collettiva.
Il nucleo interpretativo è nell’art. 29 CCNL: il comma 3 dispone che il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e che il tempo impiegato è rilevato con gli ordinari strumenti di controllo e non può superare i trenta minuti. Da qui la Corte desume che la fruizione del pasto è prevista nell’ambito di un intervallo non lavorato. La «particolare articolazione dell’orario» è dunque quella collegata a un intervallo di lavoro.
Assume rilievo l’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, che riconosce al lavoratore un intervallo per pausa qualora l’orario giornaliero ecceda le sei ore, anche ai fini dell’eventuale consumazione del pasto. Anche il testo legislativo collega la consumazione alla pausa. L’interpretazione è coerente con i principi già affermati in relazione ad altra previsione contrattuale e con i precedenti richiamati dalla Corte.
Priva di pregio è la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe necessaria una prestazione nelle fasce orarie normalmente destinate al pasto: una siffatta volontà delle parti sociali non risulta espressa. Il ricorso è pertanto rigettato, con conferma dell’interpretazione data dal giudice del merito, e la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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