Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi tributari su cartella esattoriale (Cass. civ. Sez. V n. 20622 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale. Per le sanzioni il termine trova fondamento nell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997; per gli interessi nell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.. La questione relativa all’impugnabilità dell’estratto di ruolo, decisa in primo grado senza impugnazione sul punto, è coperta da giudicato. La sentenza d’appello che ritenga non maturata la prescrizione di sanzioni e interessi viola le richiamate disposizioni ed è cassata con rinvio.

Il Fatto

Il contribuente, conseguito un estratto di ruolo relativo alla propria posizione, impugnava la cartella di pagamento avente ad oggetto Irpef, Iva ed Irap, oltre accessori, affermando di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto esattivo. Proponeva contestazioni procedimentali, tra cui l’omessa notificazione, e contestazioni di merito, tra cui la maturata prescrizione dei crediti tributari, anche per sanzioni e interessi.

La Commissione Tributaria Provinciale riteneva impugnabile l’estratto di ruolo ma regolarmente notificata la cartella, rigettando il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale confermava, rilevando la regolare notificazione e ritenendo non maturata la prescrizione di alcun credito. Il contribuente ricorreva per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 20 della legge n. 472 del 1997. L’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che l’impugnabilità dell’estratto di ruolo è stata espressamente decisa dalla CTP e che sul punto non risulta proposta impugnazione: sulla questione si è dunque formato il giudicato, che preclude ogni riesame in sede di legittimità.

Il thema decidendum si concentra quindi sulla prescrizione dei crediti per sanzioni e interessi. Il contribuente deduce che dalla data di affermata notificazione della cartella a quella del conseguimento dell’estratto di ruolo era maturato il termine quinquennale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello con motivazione sintetica.

La Corte ritiene il motivo fondato. Ribadisce che la prescrizione dei crediti tributari per interessi e sanzioni si compie effettivamente in cinque anni. Richiama il proprio precedente Sez. VI-V n. 7486 del 2022, secondo cui, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria relativa a sanzioni e interessi è appunto quello quinquennale, previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 per le sanzioni e dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. per gli interessi.

Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché proceda a nuovo esame in diversa composizione, nel rispetto dei principi esposti, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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