BEC e antiriciclaggio: banca non responsabile se la verifica è adeguata (ABF Collegio di Bologna n. 4707 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che il ricorso concerna la normativa antiriciclaggio non esclude la competenza dell’ABF, ove il ricorrente contesti la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’attuazione di tale normativa. Tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sussiste un contatto sociale qualificato, che attribuisce al ricorrente la veste di cliente anche rispetto a quest’ultimo. L’art. 19 d.lgs. n. 231/2007 consente l’identificazione a distanza mediante soluzioni tecnologiche innovative e affidabili, quali il riconoscimento biometrico. La banca che abbia acquisito il documento di identità, il Video-Selfie e la firma elettronica certificata, e che abbia svolto controlli sul rischio, non incorre in responsabilità risarcitoria se non è provata la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca convenuta, nel gennaio 2025 aveva chiesto un’offerta a una società per la fornitura di componenti termo-sanitari dello stabile condominiale. Ricevuta la fattura per l’acconto di € 8.470,00, e successivamente una mail con le coordinate bancarie per l’accredito, impartiva alla banca l’ordine di un bonifico a favore della fornitrice.

In data 18/06/2025, da un confronto con l’impresa, emergeva che l’IBAN indicato nella mail era stato artefatto da terzi, mediante inserimento abusivo nei sistemi della fornitrice, secondo lo schema della c.d. business email compromise. Il ricorrente chiedeva la condanna della banca al pagamento di € 8.470,00, sostenendo che il conto del beneficiario era stato aperto a fronte della mera esibizione di una copia del documento di identità carpita a una terza persona, vittima di un furto d’identità. La banca eccepiva il difetto di legittimazione attiva e, nel merito, la correttezza del proprio operato.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio rileva che il ricorrente, essendo un condominio, non può qualificarsi come consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo; richiamato l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 19783/2020, il ricorso è quindi esaminato nella composizione “non consumatori”. Quanto al difetto di legittimazione attiva, il Collegio osserva che il ricorrente non domanda la restituzione dell’importo sulla base del rapporto con la fornitrice, ma invoca la responsabilità da contatto sociale della banca per non aver adeguatamente verificato, in sede di apertura del conto, l’identità del beneficiario del bonifico.

Richiamata la decisione n. 6886/2022 del Collegio di Coordinamento, secondo cui tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sussiste un contatto sociale qualificato, il Collegio afferma la propria competenza anche in materia antiriciclaggio, in linea con la decisione n. 6074/2024.

Nel merito, il Collegio esamina l’art. 19, comma 1, lett. a), n. 5, d.lgs. n. 231/2007 e le Disposizioni della Banca d’Italia del 30/07/2019, che ammettono meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative, quali il riconoscimento biometrico, purché assistite da robusti presidi di sicurezza. La banca ha documentato l’acquisizione del documento di identità, del Video-Selfie e la stipula con firma elettronica certificata; e quest’ultima, ai sensi dell’art. 20, comma 1 ter, CAD, si presume riconducibile al titolare, salva prova contraria non fornita.

Quanto alla mancata consultazione della piattaforma SCIPAFI, il Collegio precisa che essa costituisce una misura eventuale e facoltativa di mitigazione del rischio, ben potendo l’intermediario avvalersi di altri sistemi, nella specie le indagini del fornitore Experian. Irrilevanti sono poi l’indirizzo di spedizione della carta difforme dalla residenza e la configurazione dell’indirizzo e-mail. Mancando la prova della violazione degli obblighi di adeguata verifica, il Collegio non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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