Cabine-spogliatoio ampliate e cambio d’uso: serve il permesso di costruire (TAR Puglia n. 1386 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate. L’ampliamento delle cabine-spogliatoio, con riduzione del numero, superficie netta da 15 a 20 mq, finiture e impianti a carattere residenziale, bagno e terrazzino esclusivo, integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001 e richiede il permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001, non essendo sufficiente la disciplina regionale sugli standard degli stabilimenti balneari. Il silenzio-rigetto su una seconda istanza di accertamento di conformità ha natura meramente confermativa del precedente diniego espresso non impugnato e non rimette in termini il ricorrente. La doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non sussiste quando le opere contrastano con gli strumenti urbanistici e con le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
La società ricorrente è comproprietaria di una struttura balneare risalente al 1966, articolata su più livelli tra il piano strada e la battigia. Dopo una C.I.L.A. del 2019 e una SCIA del novembre 2019, condizionata all’acquisizione dei titoli paesaggistici e demaniali, eseguiva ulteriori interventi. Nel settembre 2023 un sopralluogo congiunto dell’ufficio tecnico comunale e della Capitaneria di porto accertava difformità dai titoli e abusi edilizi.
Il Comune dapprima sospendeva i lavori, poi rigettava l’istanza di accertamento in conformità e infine ingiungeva la demolizione con ordinanza n. 46 del 13 marzo 2024. La società impugnava l’ordinanza per annullamento parziale, limitatamente alle opere che riteneva conformi ai titoli rilasciati, e successivamente impugnava il silenzio-rigetto formatosi su una nuova istanza di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera anzitutto le eccezioni sul tardivo deposito documentale, ritenendo il compendio istruttorio esaustivo. Respinta è anche l’irricevibilità del ricorso: la notifica alla PEC comunale è avvenuta il 17 maggio 2024, entro il termine. È invece dichiarata l’improcedibilità parziale per acquiescenza sui punti 1, 2, 3, 4 e 9, avendo la ricorrente riconosciuto gli abusi e avviato la rimozione.
Nel merito il ricorso è infondato. L’ordinanza contiene tutti gli elementi descrittivi richiesti dalla giurisprudenza, richiamata nel testo con Cons. Stato, Sez. VII, n. 6301 del 2025. Le opere residue risultano difformi dai titoli edilizi: assenza o difformità del titolo ai sensi del d.P.R. 380/2001, mancanza degli adempimenti per le costruzioni in zone sismiche, contrasto con il P.R.G., il Piano particolareggiato e il Regolamento edilizio, assenza di autorizzazione demaniale ex artt. 33 e 55 del Codice della Navigazione.
La perizia giurata del dirigente comunale conferma che la scala interrata e la pavimentazione in legno non erano contemplate nella SCIA, che, essendo condizionata, ha prodotto effetti solo dopo l’acquisizione degli atti di assenso. La scala, inoltre, è difforme dalle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica n. 13/2021, che vietava qualsiasi modificazione dei versanti rocciosi, e ricade su area demaniale. Il parcheggio è stato pavimentato in spregio alla condizione imposta dalla Soprintendenza.
Quanto alle cabine, la sostanziale trasformazione in ambienti residenziali con incremento volumetrico comporta notevole incidenza sull’assetto edilizio e urbanistico: si tratta di nuova costruzione. L’art. 40, comma 2, L.R. Puglia n. 14/2004 persegue solo l’adeguamento dimensionale delle cabine, non ne autorizza l’ampliamento con funzionalità diverse.
Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile, perché il silenzio-rigetto è atto confermativo del diniego espresso divenuto definitivo, e comunque infondato per difetto di doppia conformità e per mancanza dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004. La ricorrente è condannata alle spese.
Nota della Redazione
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