Oneri di urbanizzazione: la prescrizione decorre dal collaudo delle opere (Cons. Stato n. 1933 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del credito del Comune per il rimborso degli oneri di urbanizzazione decorre dalla data del singolo negozio di assegnazione del lotto, giacché solo con l’assegnazione l’assegnatario diviene obbligato al pagamento del costo delle opere. Tuttavia, quando la convenzione di assegnazione subordina espressamente l’esigibilità del credito alla realizzazione e al collaudo delle opere, la prescrizione non può decorrere prima che tale presupposto si sia realizzato. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la decorrenza è sospesa finché il diritto non è esercitabile, e la clausola che differisce il pagamento non integra una pattuizione in deroga ai termini prescrizionali, ma una mera dilazione che sposta in avanti il dies a quo. L’inciso “in ogni caso” fissa un termine minimo, non un termine massimo, oltre il quale la prescrizione non può operare. Le censure riproposte in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. mediante mero rinvio agli atti di primo grado sono inammissibili per violazione del principio di specificità dei motivi.

Il Fatto

Una società diveniva assegnataria di un lotto ricompreso in un Piano per gli insediamenti produttivi, dapprima a favore di altra società e poi trasferitole con atto del 21 marzo 2018. Il Comune, con determina del 9 febbraio 2023, le richiedeva il pagamento della somma di € 112.603,62 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’infrastrutturazione dell’area, in proporzione alla superficie del lotto assegnato.

La società impugnava la determina davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che accoglieva il ricorso ritenendo prescritto il credito. Il Comune proponeva appello, contestando la fissazione del dies a quo della prescrizione decennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui la decorrenza della prescrizione degli oneri di urbanizzazione coincide con la data del singolo negozio di assegnazione, poiché senza l’assegnazione dell’area a un soggetto determinato non può dirsi sorto l’obbligo di pagare il costo delle opere, che ne rappresenta il prezzo. Richiama sul punto la Sez. IV n. 5503 del 2022, già citata dal giudice di primo grado.

Tuttavia, quando la convenzione prevede che il diritto di credito non possa essere esercitato, la prescrizione non decorre finché non si realizzi il presupposto che ne rende possibile l’esercizio. L’art. 3 della convenzione subordinava la restituzione dell’aliquota dei costi alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazione, e in ogni caso non prima di cinque anni dall’assegnazione. Ne deriva che il dies a quo non può essere fissato alla data dell’atto di assegnazione maggiorata di cinque anni, come ritenuto dal TAR.

Il presupposto è rappresentato dal collaudo completo, e non solo parziale, delle opere, da considerare in senso unitario in ragione della loro complessità, onde evitare una visione frammentata delle stesse. Prima del collaudo complessivo, peraltro, non era neppure determinabile il quantum preciso dell’obbligazione.

La società non ha documentato l’asserito ritardo doloso del collaudo, limitandosi ad affermarlo. L’espressione “in ogni caso” contenuta nella convenzione va interpretata nel senso che la prescrizione non può decorrere prima dei cinque anni, ma non che tale termine non possa essere superato.

Le doglianze riproposte in memoria sono inammissibili: ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. le censure vanno ritualmente riproposte con trascrizione del testo, non per relationem, in ossequio al principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. (Cons. Stato sez. IV n. 6635 del 2025). L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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