Tardività dell’impugnazione e decorrenza del termine risarcitorio dal fatto lesivo (TAR Sicilia n. 1541 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto amministrativo eseguita ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario si perfeziona, nei suoi confronti, allo scadere del decimo giorno dalla spedizione dell’avviso di deposito presso la casa comunale. Da tale momento decorre il termine perentorio di impugnazione di cui all’art. 29 c.p.a., con la conseguenza che il ricorso notificato oltre la scadenza è irricevibile e l’atto si consolida. La domanda risarcitoria proposta in via connessa alla domanda annullatoria non è esaminabile quando quest’ultima sia irricevibile; ove se ne ammetta l’autonomia, il termine decadenziale di 120 giorni ex art. 30, comma 3, c.p.a. decorre dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato, identificabile nell’atto che ha arrecato la lesione e non nella sua notifica.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale dell’Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Capo d’Orlando, con cui l’Ente ha disposto la rimozione d’ufficio di un chiosco in struttura precaria insistente su area pubblica, incaricando una ditta terza e prevedendo la consegna del materiale al proprietario ovvero il deposito presso i magazzini comunali. Il ricorrente assumeva di aver esercitato per anni l’attività commerciale in forza di titolo abilitativo comunale e successivi rinnovi, fino all’ordinanza di sgombero ricevuta nel novembre 2023, adottata a seguito di segnalazione circa lo stato di abbandono del manufatto e recante l’applicazione di sanzione amministrativa per l’omesso versamento del contributo COSAP. La struttura veniva rimossa nel febbraio 2024.
Il ricorrente deduceva la nullità dell’atto per carenza assoluta di potere del Responsabile dell’Area, il difetto di istruttoria e di contraddittorio, la mancata notifica degli atti presupposti e la genericità della motivazione, avanzando altresì domanda risarcitoria. Il Comune eccepiva la tardività della notifica e del deposito del ricorso e l’inammissibilità per difetto di interesse, stante la mancata impugnazione di una precedente ordinanza di sgombero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover esaminare in via prioritaria l’eccezione di tardività dell’impugnazione, rispetto alla quale il ricorrente non ha esplicato difese. Dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti è risultato pacifico che l’ordinanza impugnata è stata notificata ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c., per irreperibilità momentanea del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere l’atto, mediante deposito presso la casa comunale e spedizione dell’avviso con raccomandata del 29.1.2024.
Da tale ricostruzione il Tribunale ha tratto la conseguenza che, nei confronti del ricorrente, la notifica si è perfezionata allo scadere del decimo giorno dalla spedizione dell’avviso, e cioè in data 8.2.2024. Alla data di notifica del ricorso, avvenuta a mezzo pec il 23.5.2024, il termine perentorio di cui all’art. 29 c.p.a. era ampiamente decorso. La domanda di annullamento non è pertanto esaminabile, essendosi l’atto già consolidato prima dell’introduzione del giudizio e avendo il ricorrente esaurito il proprio potere di impugnazione.
La medesima conclusione vale per la domanda risarcitoria, che non risulta proposta in via autonoma ma strettamente connessa all’azione annullatoria principale. Il Collegio ha comunque ritenuto che, anche a volerne supporre l’autonomia, la domanda sarebbe inammissibile per genericità e tardività, essendo stata avanzata oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a.
Il Tribunale ha precisato che il dies a quo del termine decadenziale non va ricondotto alla data di notifica del provvedimento impugnato, bensì a quella di notifica della precedente ordinanza che aveva già disposto lo sgombero dell’area, arrecando la lesione all’interesse giuridico azionato dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia