Elusione del giudicato e stallo di sosta riservato alla farmacia (TAR Sicilia n. 2734 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra violazione o elusione del giudicato il provvedimento con cui l’amministrazione, in sede di riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale, reiteri sotto diversa veste le ragioni ostative già dichiarate illegittime, senza apportare quel supplemento motivazionale imposto dall’effetto conformativo della pronuncia. Il vizio è ravvisabile quando l’attività asseritamente esecutiva risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare surrettiziamente le prescrizioni puntuali del dictum giurisdizionale. Ove il giudicato abbia annullato per difetto di motivazione un diniego relativo all’istituzione di uno stallo di sosta riservato all’utenza di una farmacia, l’amministrazione è tenuta a comparare in concreto l’interesse pubblico alla viabilità con la tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e con l’art. 7, comma 1, lett. e), del Codice della Strada. La nullità del nuovo atto è devoluta al giudice dell’ottemperanza ex art. 114 c.p.a. e art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una farmacia di Catania, dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego opposto dal Comune alla propria istanza di istituzione di uno stallo di sosta temporanea riservato ai clienti, sollecita l’esecuzione della pronuncia. L’amministrazione, anziché provvedere, avvia un nuovo procedimento e adotta un secondo rigetto, preceduto dal preavviso di diniego, confermando le argomentazioni già censurate. Contemporaneamente istituisce, con ordinanza dirigenziale, un ulteriore stallo a tempo di quindici minuti, non riservato, in aggiunta a quello esistente.
La farmacia propone ricorso per ottemperanza contro il perdurante silenzio e, con motivi aggiunti, chiede la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato, in via subordinata l’annullamento dei nuovi atti. Il Comune eccepisce l’improcedibilità del ricorso introduttivo, sostenendo di aver riesercitato il potere nel rispetto delle prescrizioni conformative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. La nota di rigetto sopravvenuta ha fatto venir meno il comportamento di inerzia dedotto a fondamento del ricorso introduttivo, con conseguente declaratoria ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce il riparto tra giudizio di ottemperanza e giudizio di cognizione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 2/2013 e la Cons. Stato n. 1234 del 2026, precisa che spetta al giudice dell’ottemperanza qualificare le domande, distinguendo quelle attinenti al giudicato da quelle che investono il prosieguo dell’azione amministrativa. La nullità ex art. 21-septies opera quando l’amministrazione si ridetermini in contrasto o aggirando l’effetto conformativo della precedente pronuncia.
Il requisito è rigoroso: non basta l’alterazione dell’assetto degli interessi, occorrendo che l’ente eserciti la medesima potestà in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato o tenti di conseguire il medesimo risultato con azione connotata da sviamento. Nel caso di annullamento per difetto di motivazione residua uno spazio ampio per la nuova valutazione; l’elusione si configura solo se l’attività esecutiva presenti uno sviamento manifesto.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il Comune ha correttamente inquadrato l’istanza nell’art. 7, comma 1, lett. e), del Codice della Strada, ma ha poi omesso quella comparazione effettiva che la sentenza ottemperanda imponeva. L’ente ha negato lo stallo riservato temendo uno stazionamento prolungato, mai richiesto, e al contempo ha istituito uno stallo generico a tempo, sostenendo che esso garantisca la fruizione dei servizi farmaceutici in favore di più utenti. L’argomentazione è contraddittoria: se il nuovo stallo è funzionale all’utenza della farmacia, non si comprende perché la medesima riserva sia stata negata. La conclusione è che il diniego integra elusione del giudicato e va dichiarato nullo, unitamente al preavviso di rigetto.
Il Tribunale ordina quindi l’integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni, respingendo la richiesta di nomina di un commissario ad acta, poiché l’ente ha pur sempre dato esecuzione, sia pure in modo non corretto. Non si pronuncia sulla domanda di annullamento subordinata, assorbita dall’accoglimento di quella principale.
Nota della Redazione
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