Calcolo quota retributiva pensione sistema misto e aliquota effettiva (Corte dei Conti Sez. III App. n. 108 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Non rileva, dunque, il criterio che commisura l’aliquota alla sola anzianità residua prevista per il raggiungimento del massimo della quota retributiva. Sulle somme spettanti competono interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria. La compensazione delle spese è giustificata dal contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico ordinario diretto liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a vedersi applicata l’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sulla parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio aveva respinto il ricorso con sentenza n. 65/2021. L’interessato ha proposto appello lamentando error in iudicando, errata interpretazione del citato art. 54 e violazione della circolare n. 22 del 18.9.2009 dell’Inpdap. L’Inps ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il criterio di calcolo della quota retributiva della pensione per i soggetti che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un’anzianità inferiore al massimo utile. Nel caso di specie l’appellante aveva maturato diciassette anni e otto mesi.
La Sezione ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/QM/2021, che ha dichiarato di condividere e di voler integralmente recepire ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile. Secondo tale orientamento, la quota retributiva va determinata considerando l’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Il Collegio ha quindi ritenuto fondato il gravame, riconoscendo all’appellante il diritto al ricalcolo della quota retributiva con il criterio indicato dalle Sezioni Riunite. La decisione si fonda sulla portata letterale dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, letto in coordinamento con l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
Sulle somme ritenute spettanti la Corte ha riconosciuto gli interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell’art. 167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art. 21 delle norme di attuazione.
Le spese di difesa sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo dopo il duplice intervento delle Sezioni Riunite. Nessun provvedimento è stato adottato sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. L’appello è stato pertanto accolto nei termini di motivazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.