Sistema misto, aliquota 2,44% sull’anzianità effettiva al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 103 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto retributivo-contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Non rileva, a tal fine, il diverso criterio che commisura l’aliquota alla sola anzianità residua. Il principio vale anche per il personale che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità inferiore ai diciotto anni e sia stato successivamente ammesso al calcolo misto. Sulle somme riconosciute spettano gli interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

L’appellante, titolare di un trattamento pensionistico ordinario diretto liquidato con il sistema misto, aveva proposto ricorso in primo grado per ottenere il calcolo della quota retributiva con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità di sedici anni e undici mesi.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio aveva respinto la domanda con sentenza n. 59/2021, depositata il 2.2.2021. L’interessato ha proposto appello deducendo error in iudicando, errata interpretazione del tenore letterale dell’art. 54 del t.u. n. 1092/1973, violazione di legge e violazione della circolare Inpdap n. 22 del 18.9.2009. L’Inps ha chiesto la conferma della decisione di primo grado.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda il criterio di calcolo della quota retributiva della pensione per i soggetti che, al 31 dicembre 1995, non avevano raggiunto l’anzianità richiesta per il sistema retributivo e sono stati quindi liquidati con il sistema misto. Il nodo interpretativo è se l’aliquota di rendimento vada applicata sull’intera anzianità maturata a quella data o su una frazione di essa.

Il Collegio aderisce al principio enunciato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 1/QM/2021, che richiama espressamente ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile. Secondo tale indirizzo, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, si calcola tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

La soluzione accolta valorizza il dato letterale della disposizione e supera la lettura restrittiva seguita nel primo grado. Il diritto vantato dall’appellante viene pertanto riconosciuto, con ricalcolo della quota retributiva secondo l’anzianità effettivamente maturata alla data di riferimento.

Sulle somme ritenute spettanti la Corte riconosce inoltre il diritto agli interessi legali, con decorrenza dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell’art. 167, comma 3, c.g.c., come integrato dall’art. 21 delle relative norme di attuazione.

Le spese di difesa sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della domanda e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo dopo il duplice intervento delle Sezioni Riunite. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533. L’appello è quindi accolto nei termini di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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