Integrazione del contraddittorio non perfezionata e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 18309 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione quando, disposta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., la parte ricorrente non fornisca la prova del perfezionamento della notificazione dell’atto di integrazione, non potendosi desumere tale prova dal mero deposito telematico di un atto privo dell’avviso di ricevimento. La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. al socio accomandatario, quale soggetto solidalmente responsabile dei debiti sociali ex art. 2313 cod. civ., non esonera la parte dall’onere di documentare l’esito positivo della stessa.
Il Fatto
La società e i soci, per la loro qualità di partecipanti, erano stati destinatari di un avviso di accertamento per IVA relativo all’anno d’imposta 1998, emesso per contestate operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice di primo grado aveva respinto le ragioni del contribuente e il successivo appello, proposto da uno solo dei soci, era stato parzialmente accolto dalla commissione tributaria regionale.
La sentenza di secondo grado era stata tuttavia cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, che aveva rilevato la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci. Il giudice del rinvio, riassunto il giudizio, aveva rigettato le ragioni dei ricorrenti, dichiarando inammissibile l’appello. Avverso tale decisione i soci proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la ritualità dell’integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza n. 17737/2025, avendo rilevato che il ricorso per cassazione era stato proposto dai soli soci e non anche dalla società. L’integrazione era stata necessaria proprio per consentire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti legittimati, essendo la società parte necessaria del rapporto processuale.
L’esame si è concentrato sulla prova dell’avvenuta notificazione alla società del provvedimento di integrazione. Tale notificazione non era andata a buon fine, risultando la società sconosciuta presso la sede, tanto che l’atto era stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. al socio accomandatario presso la residenza anagrafica. La Corte ha ricordato che il socio accomandatario è solidalmente responsabile dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2313 cod. civ.
I ricorrenti, però, non avevano prodotto la prova dell’esito di tale ultima notificazione. Il deposito telematico di un atto denominato “Notifica integrazione contraddittorio”, privo dell’avviso di ricevimento, non era stato ritenuto sufficiente a comprovare il buon fine della notificazione. La Corte ha richiamato il principio per cui la prova del perfezionamento della notifica non può prescindere dalla produzione dell’avviso di ricevimento, che costituisce l’unico documento idoneo ad attestarlo.
La mancata prova della notificazione ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato nella misura prevista per il ricorso principale.
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Nota della Redazione
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