Comproprietà e presunzione catastale nell’IMU: inammissibile il ricorso che non si confronta con la doppia conforme (Cass. civ. Sez. 5 n. 7924 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il presupposto impositivo è costituito dal possesso dell’immobile, che può essere provato dall’ente impositore anche in base alle annotazioni risultanti dai registri catastali; queste, pur non integrando prova dei diritti reali, fanno sorgere una presunzione di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l’onere della prova contraria. È inammissibile, nel giudizio di cassazione, la questione — nuova e implicante accertamenti di fatto — relativa al diritto d’abitazione del coniuge superstite, se non dedotta nei motivi di ricorso ma sollevata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., che non può integrare o ampliare le originarie argomentazioni. La sentenza di merito che conferma la decisione di primo grado, condividendone le ragioni, integra una doppia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono diverse, pena l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La contribuente impugnò un avviso d’accertamento esecutivo IMU per l’anno 2017, notificato dalla concessionaria del Comune, relativo a quattro unità immobiliari di cui era comproprietaria. La ricorrente sosteneva di non essere legittimata passivamente, poiché le altre comproprietarie — madre e sorelle — vi avevano stabilito la propria abitazione principale, esercitando il possesso pieno.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respinse il ricorso; la sentenza fu confermata dal giudice d’appello, che ritenne irrilevanti i documenti anagrafici prodotti, affermando la titolarità del compossesso in capo alla contribuente e la legittimità dell’accertamento. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, respingendola: i motivi, prospettando la violazione di norme di diritto, indicavano specificamente le disposizioni assunte violate e i capi impugnati.

Ha poi scrutinato le eccezioni proposte dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., in particolare quella di giudicato esterno in relazione a una sentenza del giudice di primo grado — relativa all’IMU 2018 — che riconosceva l’esenzione per l’abitazione principale in capo alla comproprietaria che vi risiedeva. L’eccezione è stata ritenuta inammissibile: la sentenza invocata riguardava un anno d’imposta diverso e, soprattutto, l’esenzione non era stata dedotta nel presente giudizio, configurandosi questione nuova che implica accertamenti in fatto, preclusa in sede di legittimità.

Il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 e dell’art. 936 cod. civ. in tema di accessione, è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c. La Corte ha rilevato che non si comprendeva a quale situazione di accessione si facesse riferimento, essendo l’accertamento TARSU richiamato relativo a particelle per le quali nessun addebito era stato formulato; nessun riferimento specifico era stato poi offerto alle visure catastali contestate.

Il secondo motivo, incentrato sul diritto d’abitazione della madre quale coniuge superstite, è stato parimenti ritenuto inammissibile: la questione non risultava essere stata posta avanti al giudice di merito ed era del tutto indeterminata la richiesta di un generico “controllo di legittimità” o “sindacato sulla ragionevolezza”, estraneo a un giudizio a critica vincolata.

La Corte ha infine richiamato il principio per cui le risultanze catastali, in tema di ICI poi applicabile all’IMU per la sua natura di imposta sul possesso, fanno sorgere una presunzione di veridicità, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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