Carenza di interesse sopravvenuta sul calendario venatorio dopo l’esecuzione delle ordinanze cautelari (TAR Emilia-Romagna n. 238 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’annullamento del calendario venatorio regionale, la sopravvenuta conclusione della stagione venatoria e l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione, delle ordinanze cautelari che avevano disposto la chiusura anticipata della caccia a determinate specie migratrici determinano la carenza di interesse alla decisione di merito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili. La circostanza che l’Amministrazione si sia conformata in via di autotutela al dettato cautelare esclude ogni ulteriore utilità della pronuncia e giustifica la compensazione delle spese della fase di merito, fermo restando quanto già statuito in sede cautelare.
Il Fatto
L’associazione ricorrente impugnava la deliberazione della Giunta regionale recante approvazione del calendario venatorio per la stagione 2023/2024, unitamente a due successive deliberazioni che inserivano tra le specie cacciabili il moriglione e la moretta, oltre al posticipo della chiusura della stagione per alcune specie stanziali.
I motivi aggiunti censuravano le medesime determinazioni sotto vari profili di illegittimità. Nelle more del giudizio il Tribunale accoglieva le istanze cautelari con due ordinanze, in esecuzione delle quali la Regione disponeva la chiusura anticipata della caccia alle due specie migratrici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. La Regione, dal canto suo, ha evidenziato che la stagione venatoria si è conclusa e che le istanze cautelari sono state integralmente soddisfatte mediante l’adozione di provvedimenti di autotutela.
Il Tribunale sottolinea che l’Amministrazione ha costantemente ottemperato alle ordinanze cautelari di accoglimento, conformandosi al dettato cautelare con specifiche deliberazioni. L’appello cautelare ha riguardato unicamente l’esigenza di ottenere un’udienza di merito entro la vigenza del calendario, esigenza divenuta ormai priva di oggetto.
Alla data dell’udienza, dunque, il calendario impugnato aveva completamente perso efficacia. Ne deriva che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, secondo un orientamento già espresso dal medesimo Tribunale in un precedente relativo a fattispecie analoga.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale di quelle della fase di merito, lasciando ferme le statuizioni della fase cautelare poste a carico della Regione. La decisione non affronta il merito dei motivi di illegittimità, esauritosi il thema decidendum nella verifica della sopravvenuta improcedibilità.
Nota della Redazione
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