Revoca dell’accoglienza per mezzi economici solo se stabili e sufficienti (TAR Emilia-Romagna n. 237 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 presuppone l’accertamento della disponibilità, da parte del richiedente, di mezzi economici sufficienti, ossia pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale. Tali mezzi devono presentare carattere stabile e duraturo e riferirsi a un arco temporale minimo di un anno, in linea con l’art. 17, par. 4, della direttiva 2013/33/UE, che richiede l’occupazione per un ragionevole lasso di tempo. La revoca ha natura di atto di decadenza e non di sanzione: è vincolata nell’an e non richiede comparazione di interessi, risultando irrilevanti la gradualità e l’elemento psicologico. Il Prefetto è tenuto a valutare le condizioni sanitarie del richiedente quale soggetto vulnerabile, oggetto di specifica tutela da parte degli artt. 11, 17, 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE, pena il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino di nazionalità pakistana, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Ravenna aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, sul presupposto della titolarità di redditi da lavoro subordinato per gli anni 2022 e 2023.

Il ricorrente ha dedotto l’assenza dei presupposti fattuali della revoca: per il 2022 un reddito inferiore alla misura dell’assegno sociale, per il 2023 un’attività lavorativa di soli tre mesi, interrotta volontariamente. Ha inoltre rappresentato di soffrire di patologie psichiatriche certificate. Il Ministero dell’Interno si è costituito senza depositare memorie né documentazione. In sede cautelare la domanda incidentale è stata accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del contendere nella legittimità della revoca fondata sull’asserita disponibilità di sufficienti mezzi economici. Richiama l’art. 17 della direttiva 2013/33/UE, che consente di subordinare le condizioni materiali di accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata, e l’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, che prevede la revoca in caso di accertamento della disponibilità di mezzi economici sufficienti.

La revoca trova il proprio presupposto nel venir meno dei requisiti originari del beneficio e presenta carattere vincolato nell’an, quale atto di decadenza e non di sanzione. Ne deriva l’irrilevanza della gradualità e dell’elemento psicologico, come affermato dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 115 del 2019. Il Collegio distingue la fattispecie da quella della lett. e) del medesimo articolo, concernente la violazione grave e ripetuta delle regole della struttura, di natura sanzionatoria (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, n. 707 del 2021). Risulta quindi irrilevante la comunicazione o meno all’Amministrazione della disponibilità di un reddito, che rileva solo per le modalità del recupero.

Per giustificare la revoca, i mezzi sufficienti di sussistenza devono essere di carattere stabile e/o duraturo e riferirsi a un arco temporale minimo di un anno, in linea con l’art. 17, par. 4, della direttiva 2013/33/UE (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, n. 7 del 2021; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 166 del 2023; T.A.R. Basilicata, sez. I, n. 481 del 2019).

Nel caso di specie il presupposto è assente: il ricorrente ha documentato, mediante CUD ed estratto contributivo INPS, un reddito per il 2022 di soli 3.922,36 euro, di gran lunga inferiore all’assegno sociale, e un’attività lavorativa per il 2023 di pochi mesi. La revoca è inoltre viziata per difetto di istruttoria, non avendo il Prefetto valutato le condizioni sanitarie del ricorrente quale soggetto vulnerabile. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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