Contributo unificato dovuto in ottemperanza anche senza statuizione (TAR Sicilia n. 1293 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il contributo unificato dovuto dal ricorrente va rimborsato dalla Pubblica Amministrazione per legge, indipendentemente da un’esplicita statuizione del giudice sul punto. Il pagamento degli accessori sulle spese di lite — contributo per la Cassa Avvocati, spese generali e IVA — non esaurisce l’obbligo di rimborso dell’accessorio processuale. Ove l’Amministrazione abbia adempiuto solo in parte, la cessazione della materia del contendere opera limitatamente ai profili soddisfatti, mentre il ricorso resta accolto per la quota residua. Al perdurante inadempimento consegue l’ordine di completamento dell’esecuzione entro termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione di due sentenze del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con le quali il Comune intimato era stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per ciascun giudizio oltre accessori di legge. Il gravame è stato notificato in data 16 gennaio 2024, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L’Amministrazione non si è costituita in giudizio. Mediante deposito del 3 marzo 2024 la ricorrente ha documentato l’intervenuto adempimento per € 1.459,12 in relazione alla prima sentenza e per € 1.605,30 in relazione alla seconda. In camera di consiglio il difensore ha rilevato che l’Amministrazione non aveva tenuto conto, in relazione alle spese dei due giudizi, del contributo unificato. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la tempestività del ricorso, accertando che al momento della notifica era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che gli importi corrisposti erano stati determinati applicando sull’importo dovuto la maggiorazione del 4% per il contributo per la Cassa Avvocati, quella del 15% per le spese generali e quella del 22% per l’IVA. Non era stato invece corrisposto, in nessuno dei due casi, il contributo unificato, che va rimborsato per legge, indipendentemente da un’esplicita statuizione del giudice sullo specifico punto. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, III, n. 2525 in data 10 marzo 2023.

Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai profili soddisfatti e l’accoglimento del ricorso per la quota residua. Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di completare l’esecuzione delle due sentenze mediante corresponsione di un importo pari al contributo unificato in relazione a entrambi i titoli portati in esecuzione.

All’Amministrazione è stato assegnato il termine di trenta giorni per provvedere, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della decisione ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Paternò, con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, per provvedere in sostituzione nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza anche virtuale dell’Amministrazione intimata, tenuto conto della semplicità della controversia e della quasi integrale cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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