Criteri ambientali minimi: obblighi esecutivi e criteri premianti restano distinti (TAR Toscana n. 170 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva si articolano in due gruppi di requisiti distinti. Il primo è costituito da specifiche tecniche recepite come clausole contrattuali, la cui verifica è rinviata alla fase esecutiva mediante controlli a campione. Il secondo è formato dai criteri premianti, operativi già nella fase di gara e fonte di punteggio aggiuntivo. Il rispetto delle specifiche tecniche non integra condizione di ammissibilità dell’offerta e non attribuisce punteggio. In assenza di clausola espulsiva nella lex specialis, l’esclusione non può essere desunta in via implicita, dovendo prevalere il favor partecipationis. Le censure che sovrappongono i due piani sono inammissibili o infondate; quelle non idonee a modificare la graduatoria cadono per mancato superamento della prova di resistenza.
Il Fatto
La società cooperativa ricorrente partecipava alla gara indetta dal Comune di Prato per il servizio di refezione scolastica nel periodo 2023-2028, articolata in tre lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite sistema dinamico di acquisizione. Per il lotto 1 si classificava seconda con 92,054 punti, mentre l’aggiudicataria conseguiva 93,273 punti.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo il mancato rispetto, da parte dell’offerta concorrente, dei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 10 marzo 2020 quanto a taluni prodotti alimentari, e chiedeva l’inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento. La controinteressata proponeva ricorso incidentale, contestando l’ammissibilità dell’offerta della ricorrente. Il contratto veniva stipulato nelle more e il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sistematica dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2020, individuando due gruppi di requisiti. Il primo opera tramite l’inserimento di mirate clausole contrattuali, relative alle caratteristiche degli alimenti, e trova attuazione nelle verifiche documentali e nei sopralluoghi affidati al direttore dell’esecuzione. Il secondo consiste nei criteri premianti, che la stazione appaltante introduce negli atti di gara attribuendo una significativa quota del punteggio tecnico. Si tratta di istituti autonomi, che la prospettazione attorea ha forzatamente unificato.
La disciplina comunale recepisce tale distinzione: l’Allegato 10 al capitolato speciale riproduce le specifiche tecniche, mentre l’art. 21.1, punto 1.14 del capitolato disciplina le specifiche tecniche premianti, segnatamente il chilometro zero e la filiera corta. Il primo errore della ricorrente consiste nell’aver elevato il rispetto dell’Allegato 10 a requisito di ammissibilità. La lex specialis non contiene alcuna clausola espulsiva, né questa può ravvisarsi nel richiamo all’obbligatorietà della fornitura, che opera sul piano esecutivo. Il Collegio richiama l’orientamento di TAR Sardegna n. 148 del 2024 e, in senso parzialmente diverso, TAR Toscana n. 706 del 2022, escludendo comunque una volontà implicita di esclusione e applicando il favor partecipationis.
Il secondo errore consiste nell’aver trasferito gli standard dell’Allegato 10 sul piano del punteggio: la previsione chiarisce che il rispetto di tali caratteristiche è obbligatorio e non dà luogo a punteggio. Le contestazioni sui prodotti forniti restano perciò irrilevanti, salvo eventuali profili esecutivi.
Quanto ai criteri premianti, la censura sul chilometro zero è infondata: la ricorrente non prova il superamento dei 200 km e riferisce erroneamente la misurazione alla sede legale invece che al luogo di produzione o al centro di cottura. Il sindacato sulla valutazione tecnica resta escluso salvo errori macroscopici, illogicità o irragionevolezza manifesta, secondo l’indirizzo di Cons. Stato n. 8003 del 2024 e di Cass. Sez. Un. n. 22755 del 2018. Il primo motivo è respinto. Il secondo, sul piano delle indagini analitiche, è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza: il suo accoglimento porterebbe solo 0,577 punti, a fronte di un divario di 1,213. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.