Il computo del termine per la notifica del ricorso avverso il silenzio inadempimento (TAR Basilicata n. 21 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione avverso il silenzio inadempimento, il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione e ai controinteressati entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine per provvedere; il successivo deposito del ricorso deve avvenire entro quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, cod. proc. amm. Il decorso del termine di deposito può essere rilevato d’ufficio dal Collegio, che assegna alle parti un termine per memorie sulla questione.
Il Fatto
Con ricorso notificato in data 11/9/2025, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza sull’istanza di accesso presentata il 19/6/2025, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di tale inadempimento. Il ricorso risulta depositato in data 6/10/2025, oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, come previsto dalla disciplina processuale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato si sono costituiti in giudizio, mentre la società controinteressata non ha assunto alcuna difesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenze del termine di deposito. Il Collegio ha osservato che, secondo il combinato disposto degli artt. 45 e 87, comma 3, cod. proc. amm., il deposito del ricorso deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla relativa notifica, sia nei confronti dell’Amministrazione sia nei confronti del controinteressato.
Nella fattispecie, la notifica risale all’11 settembre 2025, mentre il deposito è avvenuto solo il 6 ottobre 2025, in data successiva allo spirare del termine normativamente previsto. Tale circostanza è stata ritenuta dal Collegio suscettibile di determinare l’irricevibilità del ricorso, trattandosi di vizio processuale rilevabile anche d’ufficio.
In applicazione del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa, il TAR ha disposto l’assegnazione alle parti di un termine di dieci giorni per presentare memorie vertenti esclusivamente sulla questione della tardività del deposito. Il prosieguo del giudizio è stato conseguentemente fissato alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, in cui il Collegio adotterà le proprie determinazioni definitive sulla base delle repliche eventualmente prodotte.
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Nota della Redazione
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