Ottemperanza al giudicato sull’obbligo di pagamento della carta docente (TAR Lombardia n. 3071 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il titolo giudiziale passato in giudicato che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro è idoneo a fondare la pretesa del creditore, purché sorretto da adeguata documentazione e non adeguatamente contrastato dall’ente debitore, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice accerta l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione. Poiché quest’ultima non ha soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato per la somma complessiva di euro 1.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il giudice ha poi precisato la natura del giudizio di ottemperanza: esso non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da tale premessa deriva la precisazione di maggiore interesse pratico: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e gli interessi andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio ha altresì verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che sia avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento del capitale, degli accessori di legge e degli ulteriori oneri, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
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Nota della Redazione
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