La compensazione delle spese non può fondarsi su un contrasto giurisprudenziale inesistente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4837 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo successivo alla riforma del 2009 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, tipiche o analoghe a quelle della assoluta novità della questione o del mutamento della giurisprudenza. Tali ragioni devono essere indicate esplicitamente e in modo non apparente nella motivazione, non potendo consistere in una formula di stile. Laddove la questione controversa risulti già consolidata nella giurisprudenza di legittimità e di merito al momento della decisione, la compensazione disposta sul presupposto di un inesistente contrasto costituisce violazione di legge, sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’INPS a una professionista per l’anno 2012, relativi alla Gestione Separata. Il giudice territoriale aveva escluso che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi potesse integrare una causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., in difetto di prova di una condotta dolosa della debitrice. Nel riformare la sentenza, la Corte aveva tuttavia compensato le spese di lite, giustificando la decisione con la “complessità della questione trattata” e i “discordi orientamenti” nella giurisprudenza di merito. La contribuente ha impugnato la sentenza in Cassazione limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la motivazione della compensazione come apparente e basata su una formula di stile. La Corte ha rilevato che, al momento della decisione (2023), l’orientamento sulla necessità di provare la condotta dolosa del professionista per la sospensione della prescrizione era già consolidato, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale che aveva richiamato “i propri numerosi precedenti” e pronunce di legittimità quali Cass. n. 25593/2019 e n. 24781/2022.
La questione della decorrenza del termine di prescrizione per i contributi alla Gestione Separata era parimenti pacifica, come emerge dai richiami a Cass. n. 27950/2018, n. 19403/2019 e n. 10273/2021. La mancanza di un effettivo contrasto giurisprudenziale rende la motivazione della compensazione priva di coerenza e ragionevolezza, violando il principio di causalità nell’insorgere della lite.
La Corte ha ribadito che le ipotesi di compensazione poste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. sono tassative e richiedono ragioni gravi ed eccezionali. Il giudice è tenuto a indicare esplicitamente le ragioni, che non possono essere illogiche o erronee, pena la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. Il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione, pur “in negativo”, implica la verifica che le ragioni poste a fondamento non siano apparenti o tautologiche.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la complessità della questione e i dedotti contrasti giurisprudenziali non sussistessero, essendo gli orientamenti già delineatisi e applicati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la nuova regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.