Cambio di destinazione d’uso da agricolo a bed & breakfast senza limiti (TAR Sicilia n. 3896 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone destinate a verde agricolo il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati a destinazione ricettivo-alberghiera, di ristorazione e per l’insediamento di attività di bed & breakfast e agriturismo è consentito per gli immobili realizzati con regolare titolo abilitativo, a prescindere dalla data di rilascio del titolo stesso. La disciplina dell’art. 37, comma 3, della L.R. Sicilia n. 19/2020, come sostituito dall’art. 12 della L.R. n. 2/2021, prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali che richiamino norme regionali abrogate. Il parere negativo di fattibilità urbanistica che subordini il cambio di destinazione alla circostanza che il titolo edilizio sia stato rilasciato prima del 1967 o del 1994 è illegittimo, perché introduce una limitazione temporale non prevista dalla normativa vigente. Restano fermi i presupposti della verifica di compatibilità ambientale e del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un terreno agricolo in zona “E” nel territorio di un Comune siciliano, sul quale insiste un fabbricato realizzato con concessione edilizia n. 4 del 12.01.2009, assentita per silenzio assenso previo nulla osta della Soprintendenza. Il manufatto, destinato ad attività agricola, è stato poi interessato da modeste varianti regolarmente assentite.
Nel maggio 2024 il ricorrente ha chiesto un parere di fattibilità urbanistica per il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile in bed & breakfast. Il Comune ha espresso parere contrario con nota dell’11.06.2024, sul rilievo che i titoli abilitativi erano stati rilasciati in data successiva al 1967 e/o al 1994. Il ricorrente ha impugnato la nota e l’art. 28 delle NN.TT.AA. del P.R.G., limitatamente al paragrafo sui mutamenti di destinazione d’uso. La domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sulla base della fondatezza del secondo motivo. Il punto di partenza è l’art. 28 delle NN.TT.AA. del P.R.G. comunale, che nel primo capoverso richiama l’art. 22 della L.R. n. 71/1978 e nel secondo l’art. 30, comma 2, della L.R. n. 2/2002. Il giudice rileva che entrambe le disposizioni richiamate sono state abrogate dall’art. 55 della L.R. n. 19/2020.
Il riferimento normativo corretto è quindi l’art. 37, comma 3, della L.R. n. 19/2020, come sostituito dall’art. 12 della L.R. n. 2/2021. Tale norma consente nelle zone a verde agricolo il mutamento di destinazione d’uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, anche non ultimati, verso destinazione ricettivo-alberghiera, di ristorazione, bed & breakfast e agriturismo, previa verifica della compatibilità ambientale e del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.
Nella specie il fabbricato è stato realizzato con regolare titolo abilitativo. Sussiste dunque il presupposto per il cambio di destinazione, con la sola necessità delle ulteriori verifiche conformative. Il parere negativo viola pertanto la disciplina regionale vigente.
Il Tribunale aggiunge un’autonoma ragione di illegittimità. Lo stesso art. 28 delle NN.TT.AA., invocato dal Comune, non giustifica il diniego: il secondo capoverso ammette il mutamento verso destinazione ricettiva e bed & breakfast per gli immobili realizzati con regolare titolo edilizio, senza alcun limite temporale. La limitazione al 1967 e al 1994 riguarda la prima parte della disposizione e il solo cambio in uso abitativo, e discende da una disciplina regionale del 1978 superata dalla successiva stratificazione legislativa.
La sentenza annulla la nota impugnata, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, chiamata a verificare in sede di riesercizio del potere la compatibilità ambientale e il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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