Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3894 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione a consentire la fruizione della Carta elettronica per la formazione dei docenti è fondato quando risultino documentati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inottemperanza dell’amministrazione protrattasi oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta con facoltà di delega e spese a carico dell’amministrazione. Sussistendo i presupposti dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio accoglie la domanda di fissazione della penalità di mora, liquidando gli interessi legali fino all’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 1094 del 2023, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a porre in essere gli adempimenti necessari a consentirle di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Il titolo esecutivo, non impugnato, è stato notificato in data 5 febbraio 2024. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996 senza che l’amministrazione vi desse esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di un’astreinte e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita senza spiegare difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo la ritualità del procedimento di ottemperanza e accerta che la sentenza posta a fondamento del ricorso risulta tuttora non eseguita. La prova dell’inottemperanza è desunta dalla documentazione versata in atti: la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione in data 5 febbraio 2024 e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
È altresì documentato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, come da attestazione prodotta. Su queste premesse il ricorso è dichiarato fondato e accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario provvede in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, con spese a carico del Ministero intimato.
Il Collegio accoglie anche la domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo sussistenti tutti i presupposti indicati dalla norma. Liquida pertanto gli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione della natura della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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