Prelazione su fondo rustico comunale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1865 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente a oggetto il riconoscimento del diritto di prelazione sull’affitto di un fondo rustico comunale, previsto dal regolamento dell’ente e dal disciplinare di gara, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. Quando la commissione di gara non esercita alcun potere discrezionale, ma si limita a disconoscere la titolarità del presupposto soggettivo della prelazione, la posizione azionata ha natura di diritto soggettivo. Il concorso tra processi pendenti davanti a plessi giurisdizionali diversi non integra litispendenza, ma va risolto con una pronuncia sulla giurisdizione. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società agricola partecipava alla procedura indetta da un Comune per l’assegnazione in affitto di fondi rustici di proprietà comunale, collocandosi al settimo posto della graduatoria. A fronte della richiesta di esercitare la prelazione sul lotto di interesse, la commissione dapprima respingeva l’istanza, ritenendo la società non intestataria di precedente contratto, e poi la riformava, disponendo l’aggiudicazione provvisoria del lotto.

Con la determinazione impugnata, il Segretario comunale revocava l’aggiudicazione e l’immissione in possesso, negando il presupposto soggettivo della prelazione, individuato nell’esercizio in via esclusiva dell’attività agricola, sul rilievo che la legale rappresentante avesse percepito altri redditi, tra cui redditi da lavoro dipendente. La società ricorreva al TAR, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. Il Comune e il controinteressato eccepivano, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione conseguente alla pendenza, davanti al Tribunale civile, di un ricorso della stessa società diretto alla disapplicazione della clausola del disciplinare e al riconoscimento della prelazione. La litispendenza, osserva il TAR, opera solo tra processi pendenti davanti a uffici del medesimo ordine giudiziario. Nel caso di azioni identiche davanti a plessi diversi, il concorso va risolto con una pronuncia sulla giurisdizione, richiamando Cass. civ., Sez. V, n. 16834 del 2007 e Cass. civ. n. 18024 del 2012.

La giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura della posizione soggettiva dedotta. Il TAR richiama la propria decisione TAR Sicilia, sez. III, n. 755 del 2022, resa su fattispecie pressoché sovrapponibile.

In quella vicenda, come in questa, la società aveva partecipato alla procedura selettiva, non era stata esclusa e si era collocata in graduatoria. La contestazione non riguardava la celebrazione della gara né l’esercizio di poteri pubblici in contrasto con interessi legittimi dei concorrenti. Oggetto del contendere era il mancato riconoscimento di un diritto di prelazione nascente direttamente da un atto dell’amministrazione, che la commissione aveva negato ritenendo insussistente il presupposto soggettivo previsto dalla norma regolamentare.

Poiché la commissione non ha esercitato alcuna valutazione discrezionale e non ha compresso interessi legittimi, ma si è limitata a disconoscere la titolarità del diritto, la controversia concerne l’esercizio di un diritto soggettivo, conoscibile solo dall’autorità giudiziaria ordinaria. A conforto, il Collegio richiama la stessa allegazione della ricorrente sulla matrice legale e inderogabile della situazione azionata, nonché il tenore del ricorso civile, ove la società afferma che la cognizione spetta al giudice ordinario, trattandosi di posizioni non suscettibili di degradazione per effetto dei provvedimenti amministrativi, richiamando Cass. Sez. Un. n. 21450 del 2018 e Cass. Sez. Un. n. 3163 del 1981.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti dell’art. 11 cod. proc. amm., essendo già pendente giudizio tra le stesse parti sul medesimo oggetto. L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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