Ottemperanza e commissario ad acta per la carta docente (TAR Lombardia n. 3072 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione a una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, passata in giudicato e ritualmente notificata, non richiede ulteriori indagini quando il credito non sia contestato nell’an e nel quantum. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo deve assegnare all’amministrazione inadempiente un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, per dare esecuzione coattiva al titolo esecutivo giudiziale.
Il Fatto
Un docente, identificato come parte ricorrente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un importo di 500,00 euro per ciascun anno. La sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata, non era stata spontaneamente eseguita dall’amministrazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire l’effettivo rilascio del beneficio economico. L’azione non è stata estesa alle spese di lite, già oggetto di distrazione in favore del difensore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che rispetto al titolo azionato, passato in giudicato e notificato ritualmente, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale decorso legittima l’attivazione del rimedio dell’ottemperanza, non essendo sufficiente la mera messa in mora dell’amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha osservato che la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, pur costituitasi in giudizio, non aveva formulato alcuna deduzione sull’inadempimento né fornito indicazioni sull’andamento della procedura interna. Il credito, di conseguenza, è stato ritenuto non contestato nell’an e nel quantum, circostanza che ha reso fondato il ricorso e ha imposto l’accertamento dell’inottemperanza.
Alla luce di tale accertamento, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza curata dalla parte ricorrente, avrebbe dato corso al pagamento, compiendo ogni atto necessario a spese dell’amministrazione inadempiente, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
La pronuncia si conclude con la condanna alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sulla scorta dei precedenti citati in motivazione, e con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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