Preavviso di rigetto e termine per le osservazioni: illegittimo il provvedimento anticipato (TAR Campania n. 464 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che conclude negativamente il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata è illegittimo se adottato prima della scadenza del termine assegnato al privato, con il preavviso di rigetto, per la presentazione delle osservazioni. La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è sanata dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 quando la determinazione finale consegua a una valutazione tecnico-discrezionale: la pubblica amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso. Non spetta al giudice amministrativo valutare la rilevanza delle osservazioni pretermesse, essendo sufficiente constatare la violazione della garanzia procedimentale.
Il Fatto
La ricorrente presentava una segnalazione certificata di inizio attività per lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria su un fabbricato di proprietà, finalizzati alla realizzazione di tre abbaini sul piano mansardato. Poiché l’immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico, il Comune richiedeva alla Soprintendenza il parere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del d.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Con nota del 13 marzo 2025 l’autorità paesaggistica comunicava i motivi ostativi all’accoglimento, assegnando quindici giorni per le osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il 28 marzo 2025, senza che fossero pervenute osservazioni, adottava il provvedimento negativo. La parte interessata impugnava dinanzi al TAR Campania sia il diniego sia il preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta la questione della violazione delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo. Il thema decidendum riguarda la validità del provvedimento negativo adottato prima della scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto e, in particolare, la possibilità di invocare la sanatoria procedimentale prevista dall’art. 21-octies.
Il giudice accerta che i motivi ostativi sono stati comunicati il 13 marzo 2025, con termine di quindici giorni in scadenza il 28 marzo 2025. In quella stessa data l’interessata trasmetteva le proprie osservazioni a mezzo posta elettronica certificata, mentre il provvedimento negativo le perveniva contestualmente. L’amministrazione, dunque, ha deciso senza esaminare la documentazione della parte privata, vanificando la ratio dell’istituto.
La norma procedimentale assume rilievo decisivo nei procedimenti connotati da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, come quello condotto dall’autorità paesaggistica, rispetto ai quali è correlativamente limitato il sindacato giurisdizionale. In tali ambiti la pienezza del contraddittorio interno costituisce la garanzia principale per il privato che intenda illustrare le proprie ragioni.
Il collegio precisa poi la portata dell’art. 21-octies, comma 2. La norma esclude l’annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento nel caso di attività vincolata o di contenuto palesemente corrispondente a quello in concreto adottato. Tale disposizione, però, deroga alla regola generale e non consente all’amministrazione di dimostrare in giudizio che il risultato sarebbe stato identico quando, in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali, sia stata violata la disciplina del preavviso di rigetto.
Non compete al giudice amministrativo valutare la rilevanza delle osservazioni pretermesse: è sufficiente constatare la violazione della garanzia. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e il provvedimento impugnato è annullato. L’amministrazione dovrà riesercitare il potere dopo aver preso in esame le osservazioni della ricorrente. Le spese processuali, liquidate in euro 1500,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.