Riparto spese tra Comuni e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 1091 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. si radica solo quando la controversia investe direttamente l’esercizio di potestà amministrative e ha a oggetto immediato l’accordo stesso. Le questioni di natura meramente patrimoniale relative alla fase esecutiva dell’accordo — riparto delle spese, conteggio dei chilometri, individuazione del quadro economico — restano estranee a tale giurisdizione e spettano al giudice ordinario. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, cioè allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi e della posizione soggettiva dedotta, senza che assuma rilievo la mera prospettazione della parte. In presenza di accordi a contenuto composito, la giurisdizione esclusiva è predicabile solo per la parte pubblicistica contestata, non per i rapporti paritetici.

Il Fatto

Nel 2013 alcuni Comuni stabilivano di gestire in forma associata il servizio di trasporto scolastico per il triennio 2013-2016, costituendo un ufficio unico presso il Comune capofila. Nelle more della sottoscrizione della convenzione, avvenuta il 27 gennaio 2014, le amministrazioni autorizzavano il responsabile del servizio del Comune capofila ad assumere i provvedimenti necessari per l’avvio del servizio. Il Comune capofila affidava temporaneamente il servizio, indiceva una gara e, all’esito, procedeva all’aggiudicazione definitiva.

Poiché i chilometri giornalieri effettivi risultavano superiori a quelli presunti nel capitolato, il Comune capofila aggiornava il quadro economico e comunicava ai Comuni convenzionati il riparto dei costi anticipati. Il Comune resistente corrispondeva solo la somma prevista negli atti di programmazione iniziale, contestando la correttezza dei riparti e del conteggio dei chilometri. Il Comune capofila chiedeva quindi la condanna al pagamento della differenza. Il Comune resistente eccepiva il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione di giurisdizione richiamando il criterio del petitum sostanziale, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 24345/2025). La giurisdizione si individua in funzione dell’oggetto della domanda e della reale natura della controversia, valutata sulla base della posizione soggettiva dedotta e non della sola prospettazione della parte.

Nelle materie di giurisdizione esclusiva, osserva il Collegio, occorre una contestazione sulle modalità di esercizio del potere e non basta la generica inerenza dell’oggetto a una materia attribuita al giudice amministrativo, come affermato dalla Corte costituzionale n. 204/2004. Con specifico riguardo agli accordi tra pubbliche amministrazioni, la giurisdizione esclusiva è configurabile solo quando la controversia abbia a oggetto immediato l’accordo stesso e non le vicende meramente patrimoniali a esso correlate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 20464/2022; Corte di cassazione n. 34954/2023).

La linea di confine tra le due giurisdizioni non è data dalla formale esistenza di un accordo tra soggetti pubblici, ma dall’oggetto del negoziato e del contendere: quando il contenuto è costituito da rapporti paritetici, o di essi vengano contestati solo questi ultimi, non ricorre la giurisdizione esclusiva (Cons. Stato n. 1474/2023).

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che l’oggetto del giudizio concerne vicende meramente patrimoniali correlate alla fase esecutiva dell’accordo: riparto delle spese, conteggio dei chilometri, individuazione del quadro economico. Le determinazioni del responsabile dell’ufficio unico attengono all’attuazione dell’accordo e costituiscono atti di gestione associata. Le contestazioni del Comune resistente — eccesso di potere rappresentativo e fondatezza delle motivazioni delle maggiori spese — riguardano questioni che si pongono a valle dell’accordo di diritto pubblico.

Ne consegue che la cognizione spetta al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del Tribunale civile competente dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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