Cambio di destinazione d’uso tra categorie non omogenee richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 186 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee integra modificazione edilizia che incide sul carico urbanistico e richiede il permesso di costruire, non la SCIA, senza che rilevi l’esecuzione di opere. La presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per i medesimi interventi non impone né la sospensione né l’improcedibilità del giudizio, poiché la futura determinazione comunale è condizionata dall’esito del contenzioso. La demolizione disposta per abuso relativo al solo mutamento d’uso e alle opere interne funzionali non richiede conversione in sanzione pecuniaria sostitutiva a tutela della sicurezza statica dell’edificio.
Il Fatto
L’appellante impugnava in primo grado l’atto con cui il Comune aveva annullato una SCIA avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso di un immobile da rurale a residenziale. Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che in data 16 febbraio 2007 l’amministrazione aveva accertato, all’esito di sopralluogo, la realizzazione di opere in totale difformità dai titoli edilizi e notificato un’ordinanza di demolizione mai ottemperata. Da qui l’inidoneità della SCIA a sanare tale situazione.
In prossimità dell’udienza l’appellante chiedeva un rinvio, avendo presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per i medesimi interventi abusivi. Il Comune eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., sostenendo che la pretesa sostanziale si era spostata sull’esito di tale istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude che la presentazione dell’istanza di sanatoria imponga una sospensione del giudizio o una declaratoria di improcedibilità. La futura determinazione comunale, da un lato, non può sostituirsi alla definizione del giudizio né condizionarne gli effetti già prodottisi; dall’altro, è essa stessa condizionata dall’esito del contenzioso. L’accoglimento dell’appello renderebbe l’istanza improcedibile per sopravvenuta carenza di contenuto; la reiezione la renderebbe invece dirimente, dovendo l’appellante provvedere al ripristino entro i termini dell’originario provvedimento di demolizione.
Nel merito, il Consiglio di Stato conferma il ragionamento del TAR. Alla stregua della disciplina applicabile pro tempore, non è sufficiente la SCIA quando il mutamento di destinazione interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee: tale modificazione incide sul carico urbanistico a prescindere dall’esecuzione di opere. Il passaggio da agricolo a residenziale comporta fisiologicamente un diverso carico urbanistico, con la conseguente necessità del permesso di costruire.
Quanto alla mancata applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la Corte rileva che, per la tipologia di abuso contestata, la demolizione doveva intendersi riferita al solo mutamento d’uso e alle singole opere interne strettamente funzionali a esso. Non necessitava pertanto di conversione in sanzione patrimoniale a salvaguardia della sicurezza statica dell’edificio.
Le ulteriori censure, relative all’istruttoria, alla motivazione, al principio di proporzionalità e alla doppia conformità, restano assorbite. La reiezione dell’appello conferma la sentenza di primo grado e rende decisiva la futura decisione comunale sull’istanza di sanatoria. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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