Programmazione differenziata e unicità del soggetto sanzionato: divieto di duplicazione (Cons. Stato n. 187 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La programmazione differenziata per bacini di utenza, consentita all’emittente locale dall’art. 26 del d.lgs. n. 177/2005, non trasforma in due emittenti il soggetto che la trasmette. Ove la diffusione faccia capo a un unico titolare di concessione o autorizzazione, l’Amministrazione non può duplicare i procedimenti e le sanzioni in ragione dei distinti bacini territoriali. La duplicazione viola il principio di imputazione soggettiva della condotta declinato nell’art. 3, comma 1, legge n. 689/1981, perché la responsabilità è personale e riguarda l’autore dell’illecito, non l’articolazione territoriale del palinsesto. Il trattamento sanzionatorio deve essere unitario, pur se commisurato alle concrete violazioni accertate nei diversi bacini.

Il Fatto

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con due delibere del 22 maggio 2019, ha ordinato a una società fornitrice di servizio di media audiovisivo in ambito locale il pagamento di due sanzioni amministrative pecuniarie, per complessivi € 172.500,00, per violazione delle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva di cui all’art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. n. 177/2005. Le sanzioni riguardavano le programmazioni differenziate trasmesse nei bacini di utenza delle province di Padova e di Verona.

La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che con la sentenza n. 8415 del 29 aprile 2024 ha accolto il ricorso e annullato le sanzioni. L’Autorità ha proposto appello, sostenendo che le due programmazioni erano state trasmesse da due distinte emittenti e che, dunque, due erano legittimamente le sanzioni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato circoscrive il thema decidendum al sindacato sulla legittimità della duplicazione dei procedimenti sanzionatori, restando l’accertamento sulla violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 177/2005 oggetto di eventuale esame solo in caso di accoglimento dell’appello, in forza dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a.

L’appello è infondato. La Corte rileva che non è stato efficacemente contestato il dato centrale: la società, titolare del palinsesto associato in Veneto alla numerazione LCN 11, aveva effettuato una programmazione differenziata tra il bacino occidentale del Veneto e la restante parte della Regione, secondo quanto consentito dall’art. 26 del d.lgs. n. 177/2005, ratione temporis vigente, che ammette programmi o messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliere in relazione alle diverse aree del bacino di utenza.

Da ciò discende che la parziale differenza di programmazione non basta a escludere l’unicità del palinsesto. Le trasmissioni, cioè, restano riferibili a un solo soggetto titolare della concessione, non a due emittenti distinte. La conseguenza è la indebita duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni, in contrasto con il principio di imputazione soggettiva della condotta.

Il Collegio condivide sul punto la lettura del giudice di primo grado: il procedimento e il trattamento sanzionatorio avrebbero dovuto essere unici, pur se commisurati alle concrete violazioni accertate nei diversi bacini. La reiezione dell’appello esime dall’esame dei motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese di appello sono compensate tra le parti, considerata la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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