Ordinanze contingibili e individuazione dei destinatari secondo la proprietà catastale (TAR Marche n. 326 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco che adotta un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 T.U.E.L. per fronteggiare un pericolo per la pubblica incolumità non è tenuto a svolgere verifiche approfondite sulla situazione proprietaria degli immobili interessati. È sufficiente, oltre ai presupposti di fatto, l’individuazione dei proprietari catastali, che può essere inizialmente anche parziale, salva la successiva estensione ad ulteriori soggetti passivi. Quando il provvedimento impone prestazioni a più destinatari “ognuno per le parti di competenza”, il comando va letto nei limiti dell’esigibilità e della concreta possibilità di intervento di ciascuno. Il riparto degli oneri economici tra i proprietari confinanti esula dal sindacato di legittimità del giudice amministrativo e appartiene alla competenza del giudice civile, anche mediante accertamento tecnico preventivo.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari di un edificio condominiale di Falconara Marittima, posto a quota inferiore rispetto a un altro fabbricato, la cui corte esterna insiste su un terrapieno sostenuto da un muro di contenimento. Da tempo il muro presenta segni di dissesto, con fessurazioni e fuori piombo. Dopo un intervento dei Vigili del Fuoco, il Sindaco ha adottato l’ordinanza n. 13 del 17.2.2023, imponendo a entrambi i condomini di mantenere la delimitazione dell’area, accertare la stabilità del muro, eseguire i lavori di stabilizzazione e redigere una relazione tecnica finale. Una seconda ordinanza ha esteso l’efficacia della prima anche ai proprietari del fabbricato confinante.
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti deducendo la violazione dell’art. 54 T.U.E.L. e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti: essi non sarebbero legittimati passivi degli ordini, non essendo proprietari del muro né avendo accesso al terreno sottostante. In fase cautelare il Tribunale aveva accolto la domanda; nel merito il ricorso è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribalta gli esiti della fase cautelare muovendo da una lettura testuale dei provvedimenti. Le ordinanze precisano che le prescrizioni vanno eseguite dai destinatari “ognuno per le parti di competenza”: il comando tiene quindi conto della situazione proprietaria e della concreta possibilità di intervento di ciascuno. Gli stessi ricorrenti hanno del resto ottemperato alle prescrizioni relative alla delimitazione dell’area e alla verifica tecnica.
Irrilevante è l’eccezione sulla proprietà esclusiva del giardino, poiché anche i proprietari di quest’ultimo figurano tra i ricorrenti e sono tenuti a eseguire le ordinanze per la parte di competenza, consentendo l’accesso ai tecnici e all’impresa. Il Sindaco, inoltre, non avrebbe potuto ignorare il rapporto dei Vigili del Fuoco, le cui valutazioni, pur non precedute da rilievi strumentali, sono state confermate dalla relazione tecnica prodotta dalla stessa parte ricorrente.
Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui, in materia edilizia come nella fattispecie, il Comune non deve svolgere verifiche approfondite sulla situazione proprietaria, essendo sufficiente l’individuazione dei proprietari catastali. Tale individuazione può essere inizialmente anche parziale, salva la possibilità di individuare successivamente ulteriori soggetti passivi, come avvenuto con l’ordinanza n. 20.
Quanto al rapporto tra i condomini, il Collegio osserva che l’art. 887 c.c. — secondo cui il proprietario del fondo superiore sopporta le spese del muro — non pone un principio assoluto. Il riparto degli oneri tra i confinanti esula dal giudizio amministrativo: incombeva sui destinatari l’onere di trovare un accordo, e in caso di disaccordo la via era il ricorso al giudice civile, poi effettivamente intrapreso con un accertamento tecnico preventivo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’esito della fase cautelare e della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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