Cambio di destinazione d’uso non sanato dal condono e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1604 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria non determina l’inefficacia dell’ordine di demolizione quando non è dimostrato che il condono abbia riguardato il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante dell’immobile. La potenziale sanabilità dell’abuso residuo non rende improcedibile il ricorso avverso il provvedimento repressivo, ponendosi su un piano ipotetico e rimesso a una nuova istanza di accertamento di conformità non ancora presentata. La censura di difetto di partecipazione procedimentale costituisce, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un’irregolarità non invalidante, una volta accertata la legittimità sostanziale dell’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
Gli appellanti sono proprietari di un immobile ad uso residenziale composto da un piano seminterrato e due fuori terra, per il quale era stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria del 22 novembre 2010, n. 4966. All’esito di un sopralluogo del 4 dicembre 2019 l’amministrazione comunale riscontrava ulteriori abusi e ingiungeva la demolizione con ordinanza del 2 ottobre 2020, n. 161. Contro tale provvedimento gli interessati proponevano ricorso al TAR Campania, sezione staccata di Salerno.
Con s.c.i.a. del 18 gennaio 2021 i ricorrenti comunicavano il ripristino parziale degli abusi e per il resto domandavano l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Un nuovo sopralluogo confermava il permanere del cambio di destinazione d’uso del piano seminterrato, con frazionamento e diversa distribuzione interna degli ambienti. Il TAR dichiarava il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto lo respingeva, avuto riguardo all’incontestato cambio di destinazione d’uso. Contro questo capo della sentenza è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il motivo con cui si assume l’inefficacia temporanea dell’ordinanza di demolizione, che deriverebbe dalla legittimazione edilizia del piano seminterrato in forza del condono. Gli appellanti sostengono che consistenza e distribuzione interna dei locali corrisponderebbero a quelle sanate, residuando solo una leggera differenza grafica per la quale è stata chiesta la conformità.
L’argomento non regge. Secondo il Consiglio di Stato nessuna inefficacia dell’ordine demolitorio può configurarsi in conseguenza del permesso in sanatoria. Gli appellanti non hanno dimostrato che il condono abbia riguardato il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante del seminterrato, reso abitabile mediante tramezzature interne e dotazione impiantistica, diversamente dalle sue originarie caratteristiche.
La permanenza dell’abuso è stata accertata attraverso il sopralluogo svolto in conseguenza delle due istanze, di ripristino parziale e di sanatoria, e documentata nella relazione prot. n. 77189 del 22 dicembre 2022, le cui risultanze non sono state contestate in appello. La Corte distingue tra la diversa rappresentazione grafica delle divisioni interne e la contestazione specifica formulata dall’amministrazione con l’ordinanza impugnata.
Quanto alla dedotta sanabilità del mutamento di destinazione, il Collegio la qualifica come censura di carattere ipotetico e comunque rimessa a poteri amministrativi da esercitarsi su una nuova domanda di accertamento di conformità, ad oggi non presentata.
Infine, la mancata partecipazione al procedimento è valutata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 come irregolarità non invalidante, una volta accertata la legittimità sostanziale dell’ordinanza nella parte relativa all’abuso del piano seminterrato. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna degli appellanti alle spese in favore del Comune, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con l’amministrazione dei beni culturali, priva di legittimazione passiva.
Nota della Redazione
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