Carta docente: commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sul capitale (TAR Sardegna n. 1084 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento delle spese legali in favore dei procuratori antistatari non integra l’esecuzione del giudicato quando resti ineseguito l’obbligo di riconoscimento del capitale accertato. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. La nomina può essere conferita a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente, senza liquidazione di compenso commissariale. Il mero sollecito interno dichiarato dall’amministrazione, privo di indicazioni utili a una soluzione bonaria, non preclude l’accoglimento dell’istanza.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Tribunale di Nuoro — Sezione Lavoro, con sentenza n. 165/2024, il riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per complessivi euro 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016.

La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione. Non ottenendo l’esecuzione del giudicato, la ricorrente adiva il TAR Sardegna chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione liquidava le spese legali in favore dei procuratori antistatari, lasciando ineseguito il capitale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’adempimento intervenuto come parziale. Il pagamento delle spese processuali esaurisce solo una parte del giudicato; resta integro l’obbligo di riconoscere il contributo per ciascun anno scolastico oggetto di causa, dal 2019/2020 al 2023/2024.

La difesa dell’amministrazione ha dichiarato in camera di consiglio di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento. Il TAR rileva che tale sollecito non è accompagnato da indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva della controversia. L’inerzia permane, dunque, sull’obbligo di capitale.

Su queste premesse il ricorso è accolto. Il Collegio nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.

Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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