Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di revoca di AUA ambientale (TAR Lombardia n. 2638 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo quando la parte ricorrente, avvisata ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm. della fissazione dell’udienza “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”, dichiari espressamente, con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia. La dichiarazione della parte circa il venir meno dell’interesse alla decisione legittima il Collegio a pronunciare l’improcedibilità del ricorso senza esame delle censure di merito, ancorché formalmente articolate. La natura della definizione in rito e l’accordo tra le parti sulla regolamentazione delle spese giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività vitivinicola in tre unità produttive, impugnava il provvedimento con cui la Provincia di Pavia aveva revocato l’autorizzazione unica ambientale che le consentiva di scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali pretrattate, per il mancato rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152 del 2006.
La ricorrente articolava tre motivi di censura, deducendo la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca. La Provincia di Pavia si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. Con ordinanza del 12 dicembre 2023 veniva respinta l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che le parti erano state informate, con avviso di Segreteria del 10 aprile 2026, della fissazione del ricorso per la camera di consiglio del 26 maggio 2026 ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm..
Il difensore della società ricorrente, con memoria depositata il 25 maggio 2026, aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
Il Tribunale ha ritenuto che tale dichiarazione integrasse una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non residuando in capo al Collegio alcun margine per l’esame delle censure proposte. La pronuncia di improcedibilità è stata quindi adottata in rito, senza entrare nel merito della vicenda.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando le peculiarità della controversia, la definizione in rito e l’accordo delle parti sul punto.
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Nota della Redazione
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