Cambio tuta degli infermieri è tempo di lavoro retribuito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13802 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il tempo necessario alla vestizione della divisa da infermiere, da effettuarsi nei locali predisposti dal datore di lavoro che fornisce gli indumenti, costituisce un’operazione preparatoria indefettibile della prestazione lavorativa e ad essa funzionale, espressiva della soggezione al potere di eterodirezione datoriale. Esso va pertanto computato nell’orario di lavoro, con diritto alle relative differenze retributive. La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sì che dal percorso argomentativo di entrambe le sentenze si ricavi una motivazione esaustiva e coerente. In sede di legittimità resta inammissibile il motivo che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, miri a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Campobasso ha respinto il gravame dell’Azienda Sanitaria Regionale avverso la sentenza che, previo accertamento del diritto di alcuni lavoratori infermieri al computo nell’orario di lavoro del tempo necessario alla vestizione degli indumenti di lavoro, stimato in venti minuti per turno, aveva condannato l’ente al pagamento della retribuzione aggiuntiva maturata per i turni svolti dal gennaio 2009.

La Corte di merito ha condiviso i principi giurisprudenziali in materia di cambio tuta e la valutazione delle prove testimoniali, sottolineando che per gli infermieri la vestizione è operazione indefettibile e funzionale alla prestazione, da compiersi in locali e con indumenti forniti dal datore di lavoro, non essendo consentito giungere in ospedale con la divisa già indossata. Ha inoltre escluso l’eccezione di ultrapetizione. L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver la Corte territoriale fatto ricorso a una motivazione per relationem sul dedetto vizio di ultrapetizione. La Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando l’indirizzo secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, così da ricavare dalle due sentenze un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Nella specie la motivazione richiama il ragionamento del Tribunale e interpreta la domanda anche in base alle schede allegate al ricorso.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 2103 cod. civ. e del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per aver la Corte riconosciuto le differenze retributive in difetto di prova sul tempo effettivo e sulla sottoposizione al potere eterodirettivo. La censura è stata dichiarata inammissibile: dietro l’apparente schema del vizio di violazione di legge il motivo mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Esso tendeva a prospettare una rivalutazione dell’esito della prova testimoniale.

Il terzo motivo riproponeva l’ultrapetizione, per aver il giudice di primo grado accolto la domanda a decorrere dal 2009 in difetto di specifica richiesta. La Corte lo ha ritenuto infondato: la Corte d’appello ha escluso il vizio richiamando la valutazione del giudice di primo grado, che ha interpretato la domanda in base a tutti gli atti processuali, comprese le schede allegate al ricorso. In conformità all’art. 112 cod. proc. civ., nel rito del lavoro non è sufficiente la mancata indicazione formale degli elementi della domanda, ma è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell’Azienda al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *