Cratere sismico Abruzzo: legittimo il credito da acconti sospesi non versati (Cass. civ. Sez. V n. 13803 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime di sospensione degli adempimenti tributari disposto per i residenti nel cosiddetto cratere sismico abruzzese, gli acconti sospesi e non versati possono legittimamente generare un credito d’imposta esposto in dichiarazione, senza che il loro riconoscimento sia contenuto nel limite dell’imposta dovuta a saldo. Il provvedimento direttoriale che impone tale limite riguarda i soli residenti nella provincia de L’Aquila esterni al cratere e non appartiene alla sequenza normativa di favore applicabile agli interni. La ripresa dell’impostazione dell’Ufficio non integra un abuso del diritto, trattandosi di effetto fisiologico di una legislazione agevolativa giustificata dal pregiudizio subito. La cartella emessa all’esito della liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è illegittima quando presuppone una valutazione giuridica e un’indagine interpretativa, eccedenti i limiti del mero riscontro cartolare.
Il Fatto
La contribuente, residente nell’area colpita dal sisma abruzzese del 2009, presentava il modello unico 2011 indicando acconti sospesi e non versati per effetto delle ordinanze emergenziali e un credito ai fini Iperf. L’Amministrazione finanziaria, all’esito della liquidazione automatizzata, riteneva utilizzabili gli acconti sospesi solo entro il limite dell’imposta dovuta a saldo e iscriveva a ruolo la somma corrispondente, notificando la relativa cartella di pagamento.
La contribuente impugnava l’atto. La C.T.P. de L’Aquila accoglieva il ricorso, escludendo che l’Ufficio potesse svolgere quella valutazione giuridica nell’ambito dei tassativi confini della liquidazione. La C.T.R. rigettava l’appello dell’Ufficio. Quest’ultimo ricorreva per cassazione con due motivi, mentre nelle more del giudizio la contribuente decedeva e si costituivano i suoi eredi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di definizione agevolata depositata dai controricorrenti ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016. Il Collegio rileva che l’istanza si riferisce a una cartella diversa da quella oggetto del ricorso, sicché non sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.
Nel primo motivo l’Avvocatura denuncia la violazione e falsa applicazione della disciplina emergenziale, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dilatato l’arco temporale dell’agevolazione e operato un’applicazione analogica, consentendo un credito utilizzabile in misura piena ma restituibile solo nella misura ridotta. Il motivo è infondato.
La Corte richiama il quadro normativo: il d.m. 9 aprile 2009 aveva sospeso i versamenti per i residenti nella provincia de L’Aquila; l’art. 1, comma 2, d.l. n. 39 del 2009 aveva individuato il più ristretto ambito del cratere; l’OPCM n. 3780/2009 aveva disposto la sospensione per gli interni fino al 30 novembre 2009; l’art. 25, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 e l’art. 39 d.l. n. 78 del 2010 avevano differito la ripresa; l’art. 33, comma 28, legge n. 183/2011 aveva previsto la riduzione al 40 per cento dell’ammontare dovuto. Il provvedimento direttoriale invocato dall’Ufficio non si inserisce in tale sequenza, essendo limitato ai residenti fuori dal cratere.
La Corte esclude poi l’abuso del diritto, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 30055/2008: esso presuppone l’uso distorto di strumenti giuridici per trarre indebiti vantaggi fiscali. Nella specie si tratta di mero effetto di una legislazione di favore. Su questa linea si colloca il precedente Cass., V, n. 12858/2022.
Il secondo motivo, relativo all’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, è parimenti respinto. La Corte ribadisce che il potere di liquidazione è esercitabile solo quando l’errore sia rilevabile ictu oculi dal mero riscontro cartolare, mentre, ove occorra un’indagine interpretativa o una valutazione giuridica della norma, è necessario un atto di accertamento motivato. Il principio è affermato da Sez. 6-5 n. 25459/2014, Sez. 5 n. 21349/2012, Sez. 5 n. 30791/2018 e, da ultimo, Sez. 5 n. 9759/2024. Nel caso in esame si poneva una questione interpretativa sul rapporto tra i due provvedimenti direttoriali, sicché il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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