Onere della prova del rapporto di lavoro nel fallimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13800 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione allo stato passivo del fallimento, il creditore che invochi un credito di lavoro deve provare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, quale fatto costitutivo del diritto azionato, secondo l’art. 2697 cod. civ. La valutazione delle deposizioni testimoniali, della loro genericità e della loro attitudine a dimostrare l’inizio del rapporto e l’articolazione della prestazione costituisce accertamento riservato al giudice di merito. È pertanto inammissibile in sede di legittimità il ricorso che solleciti un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, nonché la censura di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto sia stato esaminato e ritenuto non provato.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento della società per cui assumeva di avere lavorato, per complessivi euro 328.299,61, di cui euro 38.787,85 a titolo di t.f.r. e la residua a titolo di differenze retributive. Deduceva di avere prestato attività alle dipendenze della società per oltre dodici anni, senza soluzione di continuità e senza regolarizzazione del rapporto.

Il Giudice delegato non ammetteva il credito, ritenendo non provato il rapporto. Proposta opposizione, il Tribunale la rigettava con decreto, rilevando la genericità delle deposizioni testimoniali e l’assenza di elementi documentali. Contro quel decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, limitando l’impugnazione alla sola domanda relativa al trattamento di fine rapporto.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura il decreto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., per omesso esame di un fatto decisivo e per violazione degli artt. 2697, 2094 e 2222 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Addebita al giudice di merito un malgoverno delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali.

La Corte dichiara il motivo inammissibile in relazione a tutte le censure. Le doglianze, osserva il Collegio, mirano a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento alla valenza degli ordini che il ricorrente assume impartiti dal legale rappresentante della società. Si tratta di attività riservata al giudice di merito e interdetta in sede di legittimità.

Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra la regola sostanziale sull’onere della prova e il controllo di legittimità. Il creditore che invochi il credito di lavoro deve dimostrare il fatto costitutivo del diritto, cioè l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale ha accertato che tale prova non è stata fornita, valorizzando il carattere incerto delle testimonianze e l’assenza di riscontri documentali sull’attività e sulle dimensioni della società.

La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere accolta quando il fatto sia stato esaminato dal giudice di merito e ritenuto non provato: il vizio è escluso dalla stessa considerazione riservata al fatto nella decisione impugnata. Il ricorso resta così privo di censure compatibili con il giudizio di legittimità.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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