Cancellazione società e crediti sopravvissuti onere probatorio debitore (Cass. civ. Sez. Un. n. 19750 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci. La mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinuncia allo stesso, poiché la remissione del debito, disciplinata dall’art. 1236 cod. civ., postula una volontà abdicativa univoca, comunicata a uno specifico creditore. Incombe pertanto al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei cui confronti questi intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare i presupposti necessari per l’estinzione del credito.
Il Fatto
La società, intestataria di un conto corrente presso una banca, e i fideiussori della correntista hanno convenuto in giudizio l’istituto di credito per far accertare l’illegittima applicazione di interessi e ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per la società, cancellata dal registro delle imprese, e ha rigettato le domande dei fideiussori.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della società in liquidazione, ma ha accolto parzialmente il gravame del socio unico, condannando la banca alla restituzione di una somma. Ha ritenuto che la cancellazione non comporti rinuncia implicita al credito e che nei diritti della società sia subentrato, per successione, il socio unico. La banca è ricorsa in cassazione; la Prima Sezione civile ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite per il contrasto di giurisprudenza sulla configurabilità di una tacita rinuncia ai crediti non compresi nel bilancio finale di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum attiene alla sorte dei crediti della società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, quando la cancellazione intervenga in pendenza del giudizio volto al loro accertamento. Le Sezioni Unite muovono dalla qualificazione della vicenda come fenomeno di tipo successorio, ormai dato acquisito nella giurisprudenza di legittimità: le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
La questione dibattuta riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Secondo l’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite n. 6070 e n. 6071 del 2013, i diritti non compresi nel bilancio si trasferiscono ai soci, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi, la cui inclusione avrebbe richiesto un’attività ulteriore, il cui mancato espletamento consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Tale indirizzo è stato ribadito da pronunce successive, sino a prospettare una presunzione di rinuncia (cfr. Sez. III n. 15782 del 2016).
A questo orientamento se ne contrappone altro, che ha affermato la sopravvivenza del credito controverso: la cancellazione non comporta automaticamente la rinuncia, salvo che il creditore abbia manifestato, anche per comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che questi non abbia dichiarato di non volerne profittare (cfr. Sez. I n. 9464 del 2020; Sez. VI n. 30075 del 2020).
Le Sezioni Unite ritengono preferibile quest’ultimo indirizzo. La mancata inclusione nel bilancio non è un comportamento omissivo rivolto a un destinatario determinato, come richiede la remissione del debito. Questa, atto abdicativo di natura negoziale, presuppone la consapevolezza dell’esistenza del credito e una manifestazione di volontà univoca, non desumibile dal mero silenzio o dall’inerzia né dal deposito del bilancio presso il registro delle imprese, forma di pubblicità rivolta a una platea indeterminata. Poiché la regola è la sopravvivenza dei crediti e la successione dei soci, è la parte che resiste alla pretesa a dover allegare e provare l’estinzione del credito.
I primi due motivi del ricorso principale sono pertanto rigettati, con rinvio alla Prima Sezione civile per l’esame del terzo motivo e del ricorso incidentale.
Nota della Redazione
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