Nullità delle fideiussioni omnibus: rilievo d’ufficio subordinato alla tempestiva allegazione dei fatti (Cass. civ. Sez. 1 n. 17407 del 02.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, anche in grado di appello, incontra un limite invalicabile nel giudicato interno formatosi sulle statuizioni non impugnate. Inoltre, il rilievo officioso della nullità parziale della fideiussione omnibus, per la sua derivazione da un’intesa anticoncorrenziale, postula che tutti i fatti costitutivi risultino tempestivamente allegati e provati, ovvero emergano dagli atti, e che essi comprendano: l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; la natura della fideiussione; l’epoca di stipulazione, da collocarsi nell’ambito temporale di efficacia dell’accertamento; il contenuto delle clausole e la loro corrispondenza con gli schemi ABI; la concreta ricaduta della nullità sul debito. Quando la sentenza impugnata si fonda su più ragioni autonome, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

La società e i fideiussori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per lo scoperto di conto corrente e un mutuo. Il Tribunale, in parziale accoglimento, revocava il decreto e condannava il debitore principale e i fideiussori al pagamento. La società e i fideiussori proponevano appello, deducendo il superamento del tasso soglia. La Corte d’Appello dichiarava l’appello inammissibile, ravvisando un giudicato interno sulla statuizione di condanna e la tardività delle eccezioni di nullità e delle produzioni documentali sollevate solo in comparsa conclusionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la mancata rilevazione d’ufficio della nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. I ricorrenti lamentano che l’eccezione non era tardiva, potendo il giudice rilevarla in ogni stato e grado del processo. La Corte reputa il motivo inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la Corte distrettuale aveva fondato la sua decisione su una pluralità di rationes decidendi, tra loro autonome e ciascuna idonea a sorreggerla. La statuizione di condanna dei fideiussori, non impugnata, era coperta da giudicato interno. I ricorrenti, invece, hanno incentrato le loro censure esclusivamente sull’affermata tardività dell’eccezione, omettendo di contestare l’autonoma ragione del giudicato interno, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse (richiamando Cass. n. 5102/2024).

In secondo luogo, la Corte chiarisce che la rilevabilità d’ufficio della nullità non è incondizionata, ma presuppone che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati tempestivamente. Con specifico riferimento alla nullità “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale, viene ribadito l’orientamento costante per cui è necessario che emergano dagli atti tutte le circostanze fattuali integranti la fattispecie, quali l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia, la natura della garanzia, l’epoca di stipulazione, la conformità delle clausole allo schema ABI e la loro incidenza sul debito (in conformità con Cass. n. 30383/2024 e Cass. n. 24380/2024).

Nel caso di specie, tali elementi non risultavano presenti, essendo il provvedimento della Banca d’Italia stato allegato solo con la comparsa conclusionale in appello e nulla essendo stato dedotto circa la riferibilità temporale della fideiussione all’accertamento. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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