Canone demaniale ordinario per il cavo elettrico sottomarino usato a fini d’impresa (Cons. Stato n. 9125 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene concesso in uso non è applicabile quando il concessionario ritragga dall’impiego del bene demaniale un lucro o provento, anche in modo indiretto e mediato, purché legato da un nesso di strumentalità necessaria. L’art. 39, comma 2, cod. nav. e l’art. 37, comma 2, reg. esec. cod. nav. subordinano la riduzione del canone all’assenza di qualsiasi utilità economicamente valutabile per il concessionario, non essendo sufficiente la finalità di pubblico interesse perseguita. Lo sfruttamento economico del compendio demaniale è incompatibile con la causa della concessione solo quando sia finalizzato a un lucro soggettivo, ossia all’arricchimento personale. La circostanza che l’impianto sia collocato su area demaniale o privata incide sui costi di gestione e quindi sul profitto, così escludendo la riduzione del canone.
Il Fatto
La società concessionaria gestisce un cavo elettrico sottomarino in alta tensione, parte della rete di trasmissione nazionale, collocato nel sottofondo marino e oggetto di concessione demaniale. Ha chiesto alla Capitaneria di Porto la rideterminazione del canone nella misura del mero riconoscimento, invocando la destinazione dell’opera a finalità di pubblico interesse ai sensi dell’art. 39 cod. nav. e dell’art. 37 reg. esec. cod. nav..
Il diniego opposto dall’Amministrazione è stato confermato dal TAR Campania, che ha richiamato l’orientamento della Sezione sulla natura onerosa delle concessioni. La società ha proposto appello, contestando l’interpretazione evolutiva seguita dal primo giudice e sostenendo l’irrilevanza della redditività complessiva, stante la determinazione unilaterale delle tariffe da parte dell’ARERA e l’impossibilità di scegliere liberamente l’ubicazione delle reti.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla regola dell’onerosità delle concessioni, ricavabile dall’art. 39 cod. nav., che considera il canone elemento qualificante del rapporto concessorio in funzione retributivo-compensativa, per la sottrazione del bene all’uso generale della collettività.
L’antitesi tra fine pubblico e lucro, postulata dall’art. 37, comma 2, reg. esec. cod. nav., va risolta attribuendo all’espressione «lucro o provento» valore di endiadi: la riduzione del canone presuppone l’assenza di qualsiasi vantaggio economicamente apprezzabile. La norma regolamentare non integra il dettato codicistico, ma ne chiarisce l’ambito applicativo nel rispetto della gerarchia delle fonti.
Il Collegio esclude che la finalità di pubblico interesse perseguita dalla concessionaria sia assimilabile alla beneficenza, richiedendo l’art. 39, comma 2, cod. nav. un requisito di omogeneità con la prima. Nel caso concreto, la società esercita un’attività commerciale di imponenti dimensioni economiche e non è fornita la prova contraria di una gestione secondo criteri di lucro oggettivo, ossia di sola copertura dei costi nel medio-lungo periodo.
Quanto al ruolo dell’ARERA, la fissazione della tariffa unica nazionale non assume portata dirimente: l’uso del bene demaniale è strumentale all’attività imprenditoriale e la sua ubicazione incide sui costi e quindi sul profitto. Irrilevante è anche il rilievo sui cavi interrati, poiché le condotte sottomarine sono rilevate nella cartografia nautica e comportano limitazioni degli usi pubblici del mare, con aree di rispetto ben superiori a quelle occupate.
La Sezione nega infine la rimessione all’Adunanza Plenaria, essendo l’orientamento risalente invocato dall’appellante superato dalla giurisprudenza consolidata. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della costituzione solo formale dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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