La moratoria comunale sul 5G cede al parere favorevole dell’ARPA (TAR Liguria n. 99 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici preesistenti, disciplinata dall’art. 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, l’ente locale può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi esclusivamente a seguito di un parere negativo dell’organismo competente (ARPA). Il parere favorevole dell’ARPA consente il consolidamento degli effetti della SCIA e impedisce l’adozione del divieto. È illegittimo il provvedimento che, in luogo del parere negativo dell’ARPA, si fondi su un generico indirizzo politico del consiglio comunale, espresso mediante delibera di moratoria sull’installazione di antenne con tecnologia 5G. Il divieto fondato su tale presupposto viola la norma speciale e va annullato, con conseguente accertamento della titolarità del titolo abilitativo in capo all’operatore.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, doveva provvedere all’aggiornamento tecnologico di una stazione radio base già installata e regolarmente autorizzata, onde consentire la trasmissione del segnale alle frequenze del 5G. A tal fine presentava una SCIA ai sensi dell’art. 45 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Lo sportello unico comunale, dopo aver richiesto integrazioni documentali, adottava un provvedimento con cui, richiamando una delibera consiliare di moratoria sulla sperimentazione del 5G, comunicava che non era ammessa l’installazione di antenne con tale tecnologia e diffidava la società dall’eseguire i lavori. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Liguria, che accoglieva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di nullità della procura alle liti. La procura originaria era stata conferita a una persona giuridica e non dal legale rappresentante della società, ma da un dirigente privo di poteri rappresentativi sostanziali. Rilevato il vizio, il collegio applica l’art. 182 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm., e ritiene sanato il difetto a seguito del deposito delle nuove procure, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.

Nel merito, il Tribunale chiarisce la natura dell’intervento: non si tratta di installazione ex novo, disciplinata dall’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, ma di modifica delle caratteristiche trasmissive di un impianto preesistente, soggetta all’art. 45. Tale norma configura una procedura semplificata, poiché le valutazioni urbanistiche e paesaggistiche sono già state compiute in sede di autorizzazione originaria.

Il collegio richiama il tenore letterale dell’art. 45, comma 3: solo qualora entro trenta giorni l’organismo competente rilasci un parere negativo l’ente locale adotta i provvedimenti di divieto. Confrontando la formulazione vigente con il previgente art. 87-bis, il Tribunale osserva che il legislatore ha escluso la possibilità di un diniego fondato sul parere del responsabile dell’area tecnica comunale, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoga.

Nel caso concreto era intervenuto il parere favorevole dell’ARPA circa il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Il provvedimento di divieto, adottato sul presupposto del generico indirizzo negativo del consiglio comunale, è pertanto illegittimo e viene annullato per violazione della norma speciale.

Il Tribunale esclude la rilevanza della questione di compatibilità comunitaria sollevata dal Comune in ordine alla legge che ha elevato i limiti di esposizione: il parere favorevole dell’ARPA non è stato oggetto di gravame incidentale, sicché la questione non è rilevante. All’annullamento consegue l’accertamento della titolarità del titolo in forza del consolidamento degli effetti della SCIA. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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