Quote di riserva disabili applicabili anche al concorso straordinario senza graduatoria (Cons. Stato n. 9126 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le quote di riserva a favore dei disabili, previste dalla legge n. 68/1999, trovano applicazione in ogni procedura concorsuale per il pubblico impiego, comprese le selezioni straordinarie finalizzate al riassorbimento del personale precario. Il bando non può derogare alle norme generali poste a tutela dei lavoratori invalidi, neppure per fronteggiare esigenze eccezionali. L’art. 16 della legge n. 68/1999 consente l’assunzione dei disabili idonei anche oltre il limite dei posti riservati. L’attribuzione di un punteggio al candidato vale quale giudizio equivalente al superamento della soglia di idoneità, anche quando il concorso non contempli formalmente tale soglia. La mancata formazione di una graduatoria degli idonei non preclude l’operatività della riserva.

Il Fatto

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso proposto da una candidata affetta da invalidità civile per l’annullamento del decreto ministeriale, ove interpretato nel senso di precluderle l’assunzione nella procedura straordinaria per una classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado. La ricorrente aveva invocato la riserva connessa alla propria condizione, rappresentando l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione per violazione degli artt. 3 e 7, comma 2, della legge n. 68/1999.

Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno proposto appello, sostenendo che la procedura selettiva, prevista dall’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021, non consentisse l’applicazione delle norme sulle quote di riserva. Secondo la tesi dell’appellante, la corrispondenza esatta tra posti messi a concorso e vincitori, senza una graduatoria da far scorrere, avrebbe strutturalmente precluso l’operatività della riserva. Si è costituita anche una contro-interessata, aderendo alle censure dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e ritiene infondato l’unico motivo. Il Collegio muove dal dato testuale: l’art. 59, comma 9-bis, del d.l. n. 73/2021 prevede espressamente che le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli e del punteggio conseguito. Le graduatorie, dunque, erano contemplate anche in questa procedura straordinaria.

A conferma, la norma è stata modificata dall’art. 5, comma 11-quater, del d.l. n. 198/2022 e oggi prevede lo scorrimento dei rinunciatari presenti nella graduatoria di merito, nei limiti dei posti attribuiti al concorso. Tale previsione non avrebbe senso se la disciplina non presupponesse una graduatoria. L’assunto dell’appellante sulla mancanza di graduatorie risulta così smentito.

Richiamando l’arresto delle Sezioni Unite civili n. 4110 del 2007, il Collegio ricorda il principio di unicità della graduatoria ai fini del calcolo delle quote di riserva. Sul piano normativo, l’art. 16 della legge n. 68/1999, previsione generale di ampia portata cui il d.l. n. 73/2021 non ha espressamente derogato, consente ai disabili che abbiano conseguito l’idoneità di essere assunti anche oltre il limite dei posti riservati. Il Collegio precisa che l’attribuzione di un punteggio vale quale giudizio equivalente al superamento della soglia di idoneità, intesa come validazione dell’astratta capacità a svolgere le mansioni.

Il bando stesso, del resto, richiedeva ai candidati di dichiarare l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa: clausola che non avrebbe avuto significato se il meccanismo delle riserve fosse stato inapplicabile. Il bando non poteva dunque derogare alle norme generali di tutela dei disabili, non aggirabili neppure per esigenze eccezionali o per reclutamenti straordinari. È esclusa un’interpretazione abrogans che disapplichi le regole sul collocamento dei lavoratori invalidi.

Nel caso concreto, la rinuncia di due vincitori aveva reso disponibile un posto a tempo indeterminato, senza che nelle prime sei assegnazioni fosse stata rispettata la quota di riserva. Quanto al prospettato disorientamento dell’amministrazione, il Collegio lo ritiene superabile: le regole applicabili si desumono dagli artt. 3, 4 e 7, comma 2, della legge n. 68/1999. Le censure della contro-interessata sono infondate e, comunque, la stessa non ha impugnato la statuizione sull’insussistenza di contro-interessi, divenuta irrevocabile. Le spese sono integralmente compensate per la novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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