Sospensione dal sistema di qualificazione per omessa informativa penale (TAR Lazio n. 5339 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sistemi di qualificazione degli operatori economici nei settori speciali, l’omissione dell’obbligo informativo circa la pendenza di un procedimento penale a carico del legale rappresentante, che abbia commesso i fatti nell’esercizio dell’attività d’impresa, legittima la stazione appaltante all’adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dell’idoneità. Non è invocabile, in tale ambito, il principio di tassatività delle cause di esclusione proprio delle procedure di gara, poiché il potere esercitato ha natura cautelare ed è finalizzato a verificare la permanenza del vincolo fiduciario tra ente aggiudicatore e operatore qualificato. La violazione degli obblighi dichiarativi previsti dal disciplinare del sistema di qualificazione costituisce autonomo presupposto per le valutazioni sulla permanenza dei requisiti, a prescindere dagli sviluppi del procedimento penale.

Il Fatto

La ricorrente, impresa operante nel settore del taglio piante e della manutenzione di aree a verde, era iscritta nel sistema di qualificazione istituito da Terna per i comparti SLGS02 e MELE06. In data 15.05.2025, il sistema informativo comunicava il congelamento dell’idoneità per sopraggiunti gravi elementi, seguita, il 04.06.2025, dall’avvio di un procedimento volto alla sospensione o revoca della qualifica, motivato dall’omessa comunicazione dell’esistenza di un procedimento penale per turbativa d’asta a carico del precedente legale rappresentante della società. Con provvedimento del 09.08.2025, Terna disponeva la sospensione per sei mesi dell’idoneità, assumendo la violazione dell’obbligo informativo previsto dall’art. 10.1 del disciplinare e la conseguente rottura del rapporto fiduciario. La società impugnava i provvedimenti, deducendo l’insussistenza di obblighi dichiarativi e la sproporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata da Terna, essendo il ricorso infondato nel merito. Ha quindi ricostruito il quadro normativo degli artt. 162 e 168 del d.lgs. n. 36/2023, che recepiscono la disciplina di cui all’art. 77 della direttiva n. 2014/25/UE, confermando la facoltà degli enti aggiudicatori di istituire sistemi di qualificazione e di fissare criteri oggettivi per l’iscrizione, l’esclusione e la selezione degli operatori economici.

La decisione si fonda sulla natura dei provvedimenti di sospensione adottati nell’ambito dei sistemi di qualificazione, i quali non configurano l’esclusione da una procedura di gara ma incidono, con effetti temporanei, sulla permanenza della qualifica. Il richiamo sic et simpliciter alla disciplina codicistica sulle cause di esclusione è stato pertanto giudicato inconferente, potendo l’ente aggiudicatore esercitare poteri cautelari sulla base del venir meno del legame fiduciario. Il collegio ha richiamato il precedente della Sezione del 15.01.2026, n. 765, precisando che l’omissione dichiarativa, pur non costituendo autonoma causa di esclusione, rileva come base giuridico-fattuale del provvedimento di sospensione.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che l’attuale legale rappresentante della società, già amministratore delegato all’epoca dei fatti, aveva partecipato alle operazioni di perquisizione eseguite presso l’abitazione dell’indagato e la sede sociale e non poteva quindi ignorare l’esistenza del procedimento penale. La contestazione di reati di turbativa d’asta in gare bandite dalla stessa Terna imponeva l’immediata comunicazione alla struttura di qualificazione, ai sensi dell’art. 10.1 del disciplinare vigente ratione temporis.

Il collegio ha infine qualificato la condotta reticente dell’operatore economico come autonomamente rilevante ai fini delle valutazioni sulla permanenza dei requisiti, respingendo la prospettata cesura tra il piano personale dell’ex amministratore e quello societario. La conoscenza del procedimento da parte dell’amministratore delegato è stata infatti ritenuta idonea a investire direttamente la società, rendendo manifestamente insostenibile la pretesa estraneità dell’impresa. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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