Canone non ricognitorio illegittimo per condutture elettriche interrate senza uso singolare della sede stradale (TAR Marche n. 656 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il canone non ricognitorio previsto dall’art. 27 cod. strada presuppone un uso singolare della sede stradale che limiti o condizioni in modo apprezzabile la generale fruizione pubblica della risorsa viaria. La posa di condutture interrate per la distribuzione dell’energia elettrica, collocate in sedi deputate ai sottoservizi e senza preclusione dell’uso pubblico della strada, non integra tale presupposto. È pertanto illegittimo il regolamento comunale che assoggetti a imposizione le infrastrutture a rete anche quando la loro presenza non incida sulla fruibilità della sede stradale. L’imposizione trova giustificazione solo per il tempo in cui le lavorazioni impediscono la piena fruizione della strada, non anche per il periodo successivo in cui l’infrastruttura resta interrata.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, impugnava davanti al TAR Marche il regolamento comunale per l’applicazione del canone non ricognitorio, approvato con deliberazione consiliare del 2013, e la successiva nota del 2014 con cui il concessionario della riscossione invitava a presentare le dichiarazioni per le annualità 2013 e 2014 e a versare spontaneamente le somme dovute.
Il Comune non si costituiva. Si costituiva la società concessionaria, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione della nota, qualificata come atto di accertamento tributario, e chiedendo il rigetto delle censure rivolte al regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. La nota impugnata non è un atto di accertamento tributario, ma un invito a dichiarare e a versare spontaneamente somme non ancora quantificate; essa costituisce il primo atto applicativo del regolamento e rende quindi tempestivo il ricorso. La ricorrente, del resto, non contesta la misura del canone ma l’an, cioè l’applicazione nei suoi riguardi del regolamento.
Nel merito il Tribunale richiama, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., due proprie precedenti decisioni relative a controversia analoga, la seconda confermata in appello. Da esse emerge che il canone non ricognitorio va preteso anche quando per la stessa occupazione sia già corrisposta la TOSAP, trattandosi di entrata patrimoniale prevista dalla legge. Opera tuttavia la norma di chiusura dell’art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997, secondo cui la COSAP o TOSAP costituisce la misura massima complessiva dell’onere dovuto per l’occupazione, dovendosi detrarre gli altri canoni riscossi per la medesima occupazione.
Il percorso argomentativo valorizza la lettura sistematica degli artt. 25 e 27 cod. strada. Ciò che fonda la pretesa dell’ente locale non è un qualunque utilizzo della sede stradale, ma un uso singolare che incida in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria. Il richiamo alla sola sede stradale, intesa come superficie e non anche come sottosuolo e soprasuolo, conferma che l’imposizione è legittima solo se consegue a una limitazione del tipico utilizzo pubblico, non anche a fronte della posa di cavi e tubi interrati che non ne precludono la generale fruizione.
Applicando tali principi al caso concreto, il regolamento impugnato assoggetta a imposizione, in combinato disposto con il proprio allegato, le condutture sotterranee per la distribuzione dell’energia elettrica, realizzate in interrato e in sedi deputate ai sottoservizi, secondo modalità che non escludono la piena fruibilità della sede stradale. Il presupposto impositivo è dunque illegittimo in radice.
Il ricorso è accolto, con annullamento del regolamento e della nota consequenziale nei limiti dell’interesse della ricorrente. Le spese sono compensate, non essendosi ancora consolidato, all’epoca dei fatti, l’orientamento giurisprudenziale richiamato.
Nota della Redazione
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