Appello amministrativo generico e dovere di specificità dei motivi (Cons. Stato n. 7204 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso sentenza del giudice amministrativo, il ricorrente è tenuto a rispettare il dovere di specificazione delle censure ai capi della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.. La mera ripetizione del ricorso di primo grado, corredata da una generica allegazione di erroneità della sentenza e priva di argomentazione critica delle statuizioni del primo giudice, integra violazione del suddetto dovere e determina l’inammissibilità dell’appello. L’onere di specificità non è assolto dalla riproposizione dei motivi già esaminati, ma esige la contestazione puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione appellata, sì da consentire al giudice di secondo grado di cogliere il concreto thema decidendum.
Il Fatto
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al TAR Sardegna il diniego del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dalla Questura in ragione del mancato possesso di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento. Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia nel 2011, ottenendo il riconoscimento della protezione sussidiaria, poi rinnovata insieme al permesso del coniuge e del figlio minore a carico. Dopo una comunicazione della Commissione nazionale per il diritto di asilo relativa all’avvio del procedimento di cessazione della protezione, aveva presentato istanza di permesso di lungo periodo, poi rinunciata e riproposta dopo il trasferimento in Sardegna. La Questura gli aveva comunicato motivi ostativi per la mancata allegazione di elementi idonei a comprovare un reddito sufficiente.
Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 977 del 2023, ha respinto il ricorso, compensando le spese. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione dell’atto in lingua nota, osservando che essa avrebbe potuto giustificare al più una rimessione in termini, e che la permanenza decennale sul territorio rendeva inverosimile l’ignoranza della lingua italiana. Ha inoltre rilevato la mancanza del reddito sufficiente, nonostante l’istante avesse dedotto una patologia impeditiva del lavoro e un contributo economico familiare. Contro tale decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per violazione del dovere di specificazione delle censure ai capi della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.. La questione giuridica centrale attiene ai requisiti di contenuto dell’atto di appello nel processo amministrativo e al rapporto tra riproposizione dei motivi di primo grado e contestazione delle statuizioni del giudice.
La Corte ha rilevato che l’atto di appello, salvo epigrafe, introduzione e conclusioni, costituisce mera ripetizione del ricorso di primo grado, con esclusione dell’ultimo motivo. Ad esso si accompagna una generica allegazione di erroneità della sentenza, priva di qualsiasi argomentazione a sostegno e di motivazione critica nei confronti delle statuizioni del primo giudice.
Il Collegio ha quindi ritenuto che tale modalità di redazione non soddisfi l’onere di specificità imposto dalla norma processuale. La ripetizione pedissequa delle difese di prime cure non individua il thema decidendum dell’appello e non consente al giudice di secondo grado di verificare le ragioni per cui la decisione sarebbe errata. La censura deve invece misurarsi con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza gravata, contestandone in modo puntuale le conclusioni.
Nel caso concreto, la mancata articolazione di motivi realmente critici ha assorbito ogni ulteriore questione, comprese quelle relative alla tempestività del ricorso, alla traduzione dell’atto e alla valutazione del reddito. La declaratoria di inammissibilità ha travolto l’intero gravame, con compensazione delle spese del grado di giudizio. La sentenza di primo grado resta dunque ferma, unitamente al diniego amministrativo.
Nota della Redazione
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