Canone unico patrimoniale impianti FER dovuto nella misura minima di 800 euro (TAR Puglia n. 576 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è attività strumentale e complementare all’erogazione del servizio a rete e rientra tra le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti funzionali al servizio medesimo. Per tali occupazioni il canone unico patrimoniale è dovuto nella misura minima di 800 euro, ai sensi dell’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021, come convertito. Il criterio forfettario fondato sul numero delle utenze non è applicabile alle imprese produttrici, prive di utenza finale, con la conseguenza che il canone resta determinato nella misura minima fissa. È esclusa la questione di legittimità costituzionale, rientrando la disciplina in una scelta discrezionale del legislatore volta a favorire le energie rinnovabili. La controversia sull’avviso di pagamento del canone appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Una società titolare di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile impugnava il regolamento con cui la Provincia aveva istituito e disciplinato il canone unico patrimoniale, contestando la quantificazione del canone dovuto per le occupazioni del sottosuolo con le infrastrutture di rete. La società chiedeva altresì l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione del canone nella misura prevista dalla legge n. 160/2019.

Nelle more del giudizio interveniva la norma di interpretazione autentica e la Provincia adottava un nuovo regolamento, impugnato con motivi aggiunti perché ritenuto elusivo del dictum legislativo. La società deduceva che il canone fosse dovuto nella misura minima e fissa di 800 euro.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha escluso la propria giurisdizione sulla parte delle domande rivolta contro gli avvisi di pagamento del canone, richiamando la pronuncia della stessa Sezione n. 260/2022 e i precedenti ivi citati. Su tale questione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito, il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la prima versione del regolamento era già stata annullata con le sentenze TAR Puglia n. 260/2022 e n. 403/2022, mentre il successivo appello è stato dichiarato improcedibile da Cons. Stato n. 9697/2022, con ricorso avverso tale decisione dichiarato inammissibile da Cass. Sez. Un. n. 2233/2024.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 831, legge n. 160/2019, che commisura il canone al numero delle utenze moltiplicato per la tariffa forfettaria, prevedendo in ogni caso un importo non inferiore a 800 euro. L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021 ha chiarito che le occupazioni con impianti funzionali al servizio a rete comprendono quelle delle aziende esercenti attività strumentali, tra cui la trasmissione di energia elettrica.

Il Tribunale ha ritenuto che produzione e distribuzione siano attività complementari e direttamente funzionali al servizio di pubblica utilità, come confermato dalla risoluzione MEF n. 3DF del 22 marzo 2022 e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Poiché le imprese produttrici non hanno alcuna utenza finale, il criterio forfettario conduce necessariamente all’applicazione della misura minima di 800 euro.

Il Collegio ha respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale proposta dall’Ente, ravvisando una scelta discrezionale del legislatore volta a favorire le fonti rinnovabili. Ha quindi accolto la censura, con annullamento degli atti gravati e condanna alla restituzione delle somme eccedenti la misura minima già versate. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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