Ordine di demolizione atto vincolato e onere della prova dell’abuso (C.G.A.R.S. n. 695 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e vincolato, privo di margini discrezionali: la motivazione si esaurisce nell’indicazione dei presupposti di fatto, nella descrizione delle opere e nell’individuazione delle norme violate, non richiedendo alcuna motivazione aggiuntiva, neppure in ordine alla sussistenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici. In applicazione degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm., grava sul ricorrente l’onere della prova delle circostanze che rientrano nella sua disponibilità, tra cui la preesistenza e la legittimità delle porzioni di immobile asseritamente estranee all’abuso. La mera asserzione, priva di supporto probatorio, non è idonea a dimostrare la legittimità dell’intervento.
Il Fatto
L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione relativa a un edificio per civile abitazione realizzato su due livelli e dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti proposto contro la determinazione di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale.
L’abuso ricade in zona “E” (verde agricolo), assoggettata a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Il ricorso di primo grado lamentava la violazione degli art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per mancata distinzione tra opere abusive e parte regolarmente autorizzata e per difetto di motivazione. Il Comune non si è costituito in nessuno dei due gradi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’inammissibilità dell’appello, formulato come mera riproposizione del ricorso di primo grado senza specifica critica alla sentenza gravata, poiché l’impugnazione è comunque infondata nel merito.
Quanto alla dedotta preesistenza della parte non abusiva, la Corte rileva che l’affermazione è rimasta priva di qualsiasi supporto probatorio e che su tale capo l’appellante ha prestato sostanziale acquiescenza. In applicazione degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm., l’onere della prova delle circostanze rientranti nella disponibilità della parte incombe sul ricorrente; prova che nella specie è del tutto mancata. Analoga carenza probatoria riguarda la deduzione circa l’inesistenza di un regime vincolistico sul terreno.
Sul riproposto difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio osserva che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti, a carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali. Il richiamo ai vincoli paesaggistico e idrogeologico è dunque sufficiente a integrare la motivazione, una volta accertata l’assenza del titolo edilizio.
La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui, per giustificare l’ordine di demolizione, è sufficiente la constatazione che le opere siano state eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, come avvenuto nel caso di specie: l’atto non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi (Cons. Stato, sez. VI, n. 6404 del 2023).
Infine, il Collegio rileva che nessuna censura è stata proposta avverso il capo della sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti, con cui era stata dedotta l’illegittimità derivata della determinazione di acquisizione. L’appello è pertanto respinto; in difetto di costituzione del Comune, nulla è disposto sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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