Canone unico patrimoniale operatori FER misura minima forfetaria 800 euro (Cons. Stato n. 84 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti del sottosuolo con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete comprende anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, tra cui la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima e forfetaria di 800 euro, che costituisce il criterio ordinario di determinazione e non una deroga alle regole generali. Il criterio riveste carattere di specialità rispetto al metodo di calcolo ordinario e non è liberamente derogabile dall’ente locale attraverso l’applicazione della tariffa standard. Il principio di invarianza di gettito opera sul gettito complessivo e non sul singolo rapporto concessorio, e non consente di sostituire il criterio forfetario fissato dal legislatore. La disciplina non presenta profili di illegittimità costituzionale sotto il profilo della parità di trattamento e dell’autonomia finanziaria degli enti locali.
Il Fatto
La Provincia di Foggia ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Puglia n. 550/2025, che aveva accolto il ricorso di una società operante nella produzione di energia da fonti rinnovabili avverso il regolamento provinciale sul canone unico patrimoniale e le successive delibere di modifica e determinazione delle tariffe.
La società contestava la richiesta, a pena di archiviazione delle istanze di concessione, di somme calcolate in misura eccedente l’importo forfetario di 800 euro, che assumeva essere l’unico canone dovuto ai produttori di energia elettrica per l’occupazione del sottosuolo in forza dell’art. 1, comma 831, legge n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. n. 146/2021. Il TAR accoglieva la domanda e la Provincia appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le proprie precedenti pronunce su contenziosi analoghi (Cons. Stato n. 9447 del 2025 e altre), che costituiscono ius receptum della Sezione. La qualificazione dell’approvvigionamento energetico come servizio pubblico essenziale prescinde dalla natura giuridica del gestore, potendo il servizio essere erogato anche da soggetti privati, e non è ostativa la circostanza che l’impresa persegua scopi di lucro.
L’attività di produzione dell’energia elettrica, che include il trasporto ai distributori, rientra tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali. Gli impianti sotterranei che veicolano l’energia verso la rete di trasmissione risultano direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. La tariffa agevolata di 800 euro non è una deroga, ma il criterio ordinario frutto di una comparazione di interessi pubblici operata dal legislatore.
Sul piano dell’ultrapetizione, il TAR ha svolto un’attività interpretativa rientrante nel potere-dovere del giudice di applicare le norme di legge secondo il principio iura novit curia, senza violare l’art. 112 c.p.c., ben potendo seguire un percorso argomentativo in parte diverso da quello della parte.
Quanto all’invarianza di gettito, il comma 817 riguarda il gettito complessivo e non il singolo rapporto; la facoltà di variare le tariffe concerne le tariffe standard e non quelle forfettarie determinate dalla legge. La delibera provinciale non si limita ad aumentare il canone forfetario, ma sostituisce il criterio previsto dal legislatore. Neppure il comma 831-bis è conferente, riguardando le infrastrutture di telecomunicazione.
Infine, il Collegio esclude profili di incostituzionalità in relazione agli artt. 3, 97 e 119 Cost.: non sussiste disparità di trattamento, trattandosi di misura proporzionata di incentivazione economica volta a obiettivi di interesse generale in materia ambientale ed energetica. L’appello è respinto con conferma della sentenza; le spese sono compensate, con contributo unificato a carico della Provincia.
Nota della Redazione
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